Recentemente l’interesse nei confronti della più elementare forma societaria disciplinata dal nostro Codice Civile – la società semplice (s.s.) – è aumentato considerevolmente, complice anche la notizia del suo utilizzo da parte delle più grandi realtà imprenditoriali italiane. A tal proposito, il caso più eclatante è quello della “DICEMBRE società semplice”, costituita nel 1984 dalla famiglia Agnelli per detenere la partecipazione di controllo di Fiat SpA. Quindi, una s.s. a capo di un colosso imprenditoriale.
Ma che cos’è una s.s.?
La s.s. costituisce la forma più elementare di società di persone. La sua caratteristica fondamentale è data dal fatto che essa può avere ad oggetto esclusivamente l’esercizio di un’attività economica non commerciale e, quindi, prevalentemente l’esercizio di attività agricola e di attività professionali.
Accanto a tali attività, la s.s. può essere utilizzata anche per svolgere attività di gestione di beni immobili e di partecipazioni, attività queste ultime che, probabilmente non sufficientemente apprezzate nei passati decenni, stanno ora facendo riscoprire un notevole appeal alla s.s., soprattutto quale efficace strumento di family planning.
Non è raro nei social imbattersi in certe società di consulenza che propongono la costituzione di s.s. anche quali “casseforti di famiglia”, in grado di blindare il patrimonio dell’imprenditore da qualsiasi attacco esterno (fisco, banche, creditori, ecc.). Ebbene, volendo smorzare un po’ il potere evocativo di simili espressioni utilizzate soprattutto da venditori di consulenza d’assalto, che promettono la duratura impermeabilità dei beni che compongono il patrimonio del veicolo societario rispetto alle vicende personali e patrimoniali dei soci, va comunque sottolineato come le possibilità di utilizzo della s.s. siano davvero notevoli, e ciò sotto vari profili.
Infatti, se da una parte il concetto di “cassaforte di famiglia” è improprio perché il patrimonio conferito dal socio non trova nella s.s. uno schermo protettivo tale da renderlo totalmente inattaccabile da aggressioni di terzi, dall’altra la s.s. può essere definita semmai un contenitore che, se cucito su misura in base alle singole esigenze dei soci, può presentare pregi di grande rilevanza che la rendono un veicolo di gran lunga preferibile ad altri strumenti a servizio della pianificazione patrimoniale apparentemente più accattivanti (ad es. il trust), ma che poi presentano sul piano pratico notevoli difficoltà di utilizzo, rivelandosi alla fine e in taluni casi – con l’eccessivo “spossessamento” che tali strumenti comportano – addirittura controproducenti per il fine che inizialmente ci si era proposto.
Tra i vari vantaggi, la s.s. ha limitati obblighi di natura formale. In essa qualsiasi formalismo è pressoché assente, a partire dall’atto costitutivo, dove nessuna formalità è richiesta dal Cod. Civ., potendosi addirittura costituire anche con un accordo verbale o per comportamento concludente. È ovvio che poi all’atto pratico si utilizzerà la forma scritta, e ciò non solo nel caso di conferimento di immobili o di altri diritti reali mobiliari (che la rendono tale forma obbligatoria), ma anche e soprattutto per disciplinare i vari aspetti del funzionamento della società stessa, nell’ottica del perseguimento sia di obiettivi di protezione patrimoniale che di disciplina del passaggio generazionale.
Inoltre, sempre in tema di semplificazioni, non vi sono organi sociali obbligatori, né obblighi di bilancio e di tenuta delle scritture contabili, non vi è assoggettamento alla normativa sulle società di comodo né agli ISA. Infine, non potendo svolgere attività commerciale, la s.s. è un soggetto non fallibile.
In conclusione, al termine di questa brevissima panoramica introduttiva, si può affermare come la s.s. – nata come strumento agile per gestire attività non commerciali come le aziende agricole, le gestioni immobiliari o di partecipazioni e le associazioni tra professionisti – presenti una tale versatilità nella gestione che la rende oggi uno strumento di notevole interesse come “contenitore” unico per la governance della ricchezza, potendosi infatti articolare le clausole statutarie in base alle esigenze specifiche, e consentendo così all’imprenditore e alla sua famiglia di pianificare attentamente il futuro del proprio patrimonio attraverso accordi contrattuali che possono, di fatto, regolare con precisione l’intero processo di gestione e controllo del patrimonio e delle sue vicende nel tempo.
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