La sospensione feriale dei termini processuali prevede che il periodo tra il 1° e il 31 agosto 2021 non rientri nel calcolo delle scadenze per gli adempimenti.
La Legge numero 742 del 7 ottobre 1969, così come modificata dal Decreto Legge numero 132 del 12 settembre 2014, prevede infatti che i termini processuali sono sospesi di diritto ogni anno dal 1° agosto al 31 agosto. Si tratta di una dilazione di 31 giorni che va ad aggiungersi al normale computo dei termini, regolato dall’art. 155 c.p.c.
La finalità che ha ispirato la previsione della sospensione feriale dei termini è quella di garantire le parti durante il periodo estivo, tradizionalmente di vacanza, in applicazione del più generale diritto di difesa.
La sospensione feriale, però, non riguarda tutti gli atti indifferentemente e, anzi, sono molte le ipotesi in materia penale, civile e amministrativa che, specie per il loro carattere di urgenza, restano escluse dal differimento.
La sospensione feriale opera in particolare per i termini inerenti al processo tributario, e pertanto per:
- il termine per ricorrere contro gli atti impositivi, di sessanta giorni dalla data di notifica ( 21del DLgs. 546/92);
- il termine per depositare il ricorso, di trenta giorni dalla notifica ( 22del DLgs. 546/92);
- il termine per appellare la sentenza, di sei mesi dal deposito o di sessanta giorni dalla data di notifica ( 38del DLgs. 546/92 e 327 c.p.c.);
- il termine per la riassunzione in rinvio, di sei mesi dal deposito della sentenza di cassazione con rinvio.
La stessa sospensione si applica anche per la ripresa del processo interrotto o sospeso, per l’integrazione del contraddittorio disposta dal giudice in presenza di litisconsorzio necessario e per la riassunzione del processo in seno al giudice indicato competente a seguito di translatio iudicii.
La sospensione feriale riguarda anche il termine di novanta giorni entro cui è possibile stipulare la mediazione (art. 17-bis DLgs. 546/92), sia il susseguente termine per depositare il ricorso.
La sospensione feriale è cumulabile con la sospensione di 90 giorni del termine per il ricorso derivante da istanza di adesione.
La sospensione opera inoltre quando il ricorso introduttivo è proposto avverso l’ipoteca, il fermo, o la cartella di pagamento, non essendosi in presenza di opposizione all’esecuzione.
Per saperne di più: info@studiosinergie.it
Autore: