
Dal DL “Sostegni” sono arrivate ulteriori novità per il pagamento delle cartelle di pagamento e accertamenti esecutivi, nonché una previsione di definizione degli avvisi bonari.
Viene infatti nuovamente prorogato il termine di pagamento per cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS.
Le cartelle di pagamento, gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito INPS
Il Decreto prevede che i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito INPS scadenti dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2021. Entro la stessa data potrà essere chiesta la dilazione dei ruoli, per evitare di subire azioni cautelari ed esecutive. Lo stesso termine è valido anche per le rate da dilazione dei ruoli: sono state sospese quelle in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021, e il pagamento, in unica soluzione, dovrà avvenire entro fine maggio 2021.
Fino al 30 aprile 2021 saranno sospesi i pignoramenti presso terzi e le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni.
Rottamazione-ter e saldo e stralcio
Relativamente alla rottamazione dei ruoli, l’art. 68 comma 3 del DL 18/2020 stabilisce (nella versione ante DL Sostegni) che, per ogni rottamazione, le rate scadute nel corso del 2020 avrebbero dovuto essere pagate, tassativamente, entro il 1° marzo 2021 senza alcuna tolleranza.
Lo stesso per le rate scadute nel 2020 inerenti al c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti (art. 1 commi 190 e 193 della L. 145/2018).
Il DL “Sostegni” stabilisce che:
- per le rate scadute nel 2020, il pagamento dovrà avvenire entro il 31 luglio 2021;
- per le rate con scadenza 28 febbraio, 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021, il pagamento dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021.
Novità della nuova proroga rispetto alle precedenti è l’applicazione della tolleranza dei cinque giorni, normalmente prevista per i ritardi nei pagamenti delle rate da rottamazione dei ruoli.
Definizione liti pendenti
Non è stata prevista invece alcuna proroga per le rate, scadenti nel 2021 o scadute nel 2020, relative alle altre definizioni del DL 119/2018, come la definizione delle liti pendenti e dei verbali di constatazione. Per queste rimane la proroga che era stata disposta dai decreti precedenti: per le rate che sono scadute dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020, il pagamento sarebbe potuto avvenire entro il 16 settembre 2020, anche in quattro rate mensili di pari importo.
Definizione avvisi bonari
Ultima novità prevista dal DL Sostegni è una seppur poco appetibile definizione degli avvisi bonari, relativi alle somme dovute a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione per i periodi di imposta 2017 e 2018.
Possono beneficiare di tale facoltà i soggetti:
- titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge;
- che abbiano subito una riduzione del volume di affari nel 2020 maggiore del 30% rispetto al volume di affari del 2019.
Il beneficio consiste nel solo stralcio delle sanzioni amministrative e delle somme aggiuntive.
Per saperne di più: info@studiosinergie.it
Autore: