Può succedere a chiunque, ed è particolarmente frequente, di avere problematiche con il Fisco, tuttavia è inutile allarmarsi subito alla vista della “busta verde”.
Infatti non tutti sanno che ci sono diverse opzioni che la Legge Italiana offre per evitare di andare in lite con Fisco, e quindi di risolvere la questione in via giudiziale o extragiudiaziale.
Tali opzioni, vengono chiamate, dagli addetti ai lavori, in termini tecnici, “Istituti deflattivi del contenzioso tributario”.
Tra questi, uno dei più accreditati, in quanto ha entrambe le caratteristiche, ovvero sia di essere giudiziale che extra, risulta essere l’istituto della “Conciliazione Tributaria”, prevista dal Legislatore Tributario agli artt. 48-48-ter del DLgs. n 546/92 – Decreto Legislativo che detta la normativa di riferimento del Contenzioso Tributario.
MA DI COSA SI TRATTA?
Per Conciliazione Tributaria s’intende una modalità di risoluzione della lite con il Fisco in pendenza di giudizio, sia quindi in Commissione Tributaria Provinciale, che Regionale.
Essa, prevista per qualsiasi imposta e per qualsiasi atto, senza limitazioni alcune, ha il risultato finale di trovare “un accordo” tra le parti.
In particolar modo infatti, a seconda del quando si raggiunge “l’accordo”, si è soliti distinguere tra la Conciliazione “fuori udienza” (artt. 48 del DLgs. n 546/92) e la Conciliazione “in udienza” (art. 48-ter del DLgs. n 546/92).
LA CONCILIAZIONE FUORI UDIENZA
In tale caso, le parti, il contribuente ed il Fisco, raggiungono, come il paragrafo suggerisce, un accordo “fuori udienza” e quindi in autonomia e al di fuori della Commissione, senza che vi sia l’invito del Presidente a trovare un punto comune.
Infatti il D.Lgs prevede che “Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta…per la definizione totale o parziale della controversia.”
Pertanto il risultato finale è quello di presentare un accordo conciliativo, che sfocia poi in un’istanza atta a risolvere la controversia.
Ciò comporta quindi che, in caso di ammissibilità della stessa, alla Commissione non resta altro che “pronunciare sentenza di cessazione della materia del contendere”, e di conseguenza, termine del processo tributario.
Naturalmente, tale accordo, che può essere totale o parziale, farebbe, nel caso di accordo solamente parziale, continuare secondo il normale iter legislativo la trattazione della residua “materia del contendere” non conciliata.
La Conciliazione quindi si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento, con l’accortezza di sapere che, in caso di mancato rispetto dello stesso, tale accordo costituisce titolo per la “riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente”.
LA CONCILIAZIONE IN UDIENZA
In questo caso la Conciliazione, totale o parziale, viene presentata con istanza da una delle due parti in sede di udienza, e se sussistono le condizioni, la Commissione, una volta dichiarata l’ammissibilità della stessa, invita le parti a conciliare rinviando quindi la causa alla successiva udienza di modo da perfezionare l’accordo conciliativo.
La Conciliazione in questo caso si conclude con la redazione di apposito “processo verbale” il quale riporta le somme dovute, termini e modalità di pagamento.
Anch’esso, al pari dell’accordo sottoscritto nella Conciliazione fuori udienza, costituisce titolo per la riscossione.
MA QUALI SONO I BENEFICI DELLA CONCILIAZIONE?
Naturalmente, oltre ad essere un modo “mediato” per terminare la “lite” con il Fisco, permette di avere anche dei benefici non indifferenti quali ad esempio l’irrigazione di minori sanzioni, infatti le sanzioni amministrative in caso di perfezionamento “si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge”, se la Conciliazione avviene in primo grado, mentre, saranno “nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge” in caso di accordo raggiunto in Commissione Regionale.
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