Il c.d. “Decreto Sostegni”, all’art. 4, comma 4, DL n. 41/2021, anche nell’ottica di attutire gli effetti economici e finanziari derivanti dall’epidemia da Covid-19, ha introdotto l’annullamento automatico dei debiti risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione, dal 2000 al 2010, di importo residuo, al 23.03.2021, fino a € 5.000 a favore dei soggetti che presentano una specifica situazione reddituale.
QUALI SONO I SOGGETTI INTERESSATI?
La normativa interessa i soggetti che nel 2019, ovvero nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019 per i soggetti diversi dalle persone fisiche, hanno conseguito un reddito imponibile, ai fini IRPEF/IRES, fino a € 30.000.
Per individuare il reddito di riferimento, l’Agenzia distingue tra persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per le persone fisiche, occorre ricordare: che per reddito complessivo, ai sensi dell’articolo 8 del TUIR, si intende la somma di tutti i redditi prodotti dal contribuente al netto delle perdite di lavoro autonomo e, che ai fini della verifica del limite reddituale va fatto riferimento al reddito imponibile, ossia al reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e degli oneri deducibili.
Per intenderci, nel modello 730 saranno sommati il rigo 14 (reddito imponibile ai fini Irpef) e il rigo 6 (reddito assoggettato a cedolare secca mentre, nel modello redditi 2020 saranno sommati il rigo RN4 (reddito imponibile ai fini Irpef) e la somma del campo 14 e 15 rigo RB10 e del campo 6 rigo RL10 (redditi assoggettati a cedola secca).
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche sono considerati i redditi risultanti dai modelli Redditi SC/SP/ENC 2020 che nel frontespizio hanno indicato un periodo d’imposta che ricomprende il 31.12.2019.
QUALI SONO I DEBITI OGGETTI DI CANCELLAZIONE?
La cancellazione automatica ha ad oggetto i debiti di importo residuo, al 23.03.2021, fino a € 5.000 comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 01.01.2020 – 31.12.2010.
Viene evidenziato che:
- L’annullamento automatico riguarda i carichi affidati da qualunque ente creditore pubblico o privato, che sia ricorso alla riscossione a mezzo ruolo, salvo debiti espressamente esclusi dalla norma;
- Sono esclusi dal computo del limite dei € 5.000 gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura;
- Non rileva l’importo complessivo della cartella, ma gli importi dei singoli carichi, in una medesima cartella di pagamento con una pluralità di carichi beneficeranno dell’annullamento solo quelli di importo non superiore a € 5.000;
- Facendo riferimento all’importo residuo al 23.03.2021 beneficeranno dell’annullamento anche i carichi originariamente di importo superiore a € 5.000;
- Per individuare i carichi definibili va fatto riferimento non alla data di notifica della cartella di pagamento ma alla data, antecedente, di affidamento del carico all’Agente della riscossione;
- La cancellazione automatica non opera per i debiti relativi a somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai sensi dell’art. 16 Regolamento UE n. 2015/1589, ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, alle multe, ammende, sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti/sentenze penali di condanna e risorse proprie tradizionali dell’UE e IVA all’importazione.
PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DEI DEBITI
L’Agenzia della riscossione e l’Agenzia delle Entrate hanno collaborato pescando dai propri sistemi informatici i codici fiscali dei soggetti per i quali si sta procedendo all’annullamento automatico dei carichi pendenti senza però inviare alcuna comunicazione al contribuente. Quest’ultimo potrà comunque verificare l’annullamento tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione che ha reso disponibile un’apposita funzionalità e qualora ci fossero dei carichi potenzialmente interessati dall’annullamento ex D.L. n. 41/2021, il soggetto interessato potrà stampare in autonomia i moduli.
Per saperne di più: info@studiosinergie.it
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