La Legge consente la deducibilità, in ciascun esercizio, di un importo a titolo di svalutazione e accantonamento non superiore allo 0,5% del valore nominale dei crediti, nel limite del 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti commerciali risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio.
ELEMENTI CERTI E PRECISI
Le perdite su crediti, sia nazionali che esteri, sono deducibili solo se sono definitive, cioè quando è esclusa l’eventualità che in futuro si riesca a riscuotere il credito.
Esse devono inoltre risultare da elementi certi e precisi, vale a dire circostanze sufficientemente definite che consentano di rilevare con una certa attendibilità l’entità della perdita e la sua collocazione nel tempo. Tali elementi solitamente sussistono quando il creditore dimostra di aver tenuto inutilmente un comportamento attivo volto alla riscossione coattiva del credito:
- mancanza di beni di proprietà del debitore documentata da un verbale di pignoramento negativo o da lettere di legali incaricati della riscossione del credito o da relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti;
- denuncia del debitore per truffa;
- decreto di accertamento di irreperibilità o latitanza del debitore.
L’anno di competenza per operare la deduzione coincide con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto.
Non occorre dimostrare la sussistenza dei requisiti di certezza e precisione della perdita, qualora l’eliminazione del credito avviene a seguito degli eventi estintivi di tipo giuridico, di seguito indicati:
- prescrizione del diritto alla riscossione del credito: avviene solitamente decorsi 10 anni, ridotti a 5 per la somministrazione di beni e servizi da cui scaturiscono pagamenti periodici;
- cessione Pro-soluto del credito: quando il cedente garantisce solo l’esistenza del credito;
- Transazione: accordo con il debitore per ridurre definitivamente il credito;
- Rinuncia unilaterale del credito: ad esempio al fine di mantenere buoni rapporti con l’impresa debitrice in vista di future commesse.
CREDITI DI MODESTO IMPORTO
Per i crediti di modesto importo, non superiori ad € 5.000 per le imprese di più rilevanti dimensioni (cioè che conseguono un volume d’affari o di ricavi non inferiore a € 100 milioni) e non superiori a € 2.500 per le altre imprese, gli elementi certi e precisi che consentono la deducibilità delle perdite sussistono se sono trascorsi 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso.
Se sussistono più crediti nei confronti del medesimo debitore, i predetti limiti rilevano in relazione al singolo credito corrispondente ad ogni obbligazione posta in essere dalle parti. Tale regola si applica, però, soltanto in presenza di obbligazioni riconducibili a rapporti giuridici autonomi.
PROCEDURE CONCURSUALI E PROCEDURE ASSIMILATE
In presenza di procedure concorsuali e di procedure assimilate, è riconosciuta la sussistenza dei requisiti di certezza e precisione della perdita, che diviene pertanto detraibile:
- per le procedure concorsuali: a partire dalla data in cui il debitore si considera assoggettato alla procedura;
- per gli accordi di ristrutturazione del debito( 182 bis L.Fall.): a partire dalla data del decreto del Tribunale di omologazione dell’accordo;
- per i piani di risanamento attestati da un professionista indipendente e qualificato ( 67 c. 1 lett. d L.Fall.): dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.
In ogni caso, se sono state effettuate delle svalutazioni crediti o se esiste un fondo per rischi su crediti, la perdita è deducibile limitatamente alla parte che eccede le svalutazioni e gli accantonamenti al fondo dedotti nei precedenti esercizi; essa pertanto va prioritariamente imputata al fondo rischi fino alla sua completa utilizzazione.
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