Le spese di rappresentanza sono costi che mirano ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa, e, quindi, indirettamente creano una mera aspettativa di maggiori vendite, essendo tese a potenziarne le possibilità di sviluppo.
Le spese devono essere effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate, pena l’indeducibilità.
Ogni singola spesa per qualificarsi come “rappresentanza” deve avere il requisito di gratuità e finalità promozionali e di pubbliche relazioni, cioè la finalità di divulgazione sul mercato dell’attività svolta dalla società nonché la divulgazione dei beni propri e/o dei servizi prestati, a beneficio sia degli attuali clienti, sia di quelli potenziali.
Le spese in esame sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel limite di un plafond parametrato all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica (voci A.1 e A.5 del Conto Economico) dell’impresa, risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativo allo stesse periodo, in misura pari:
- all’1,5% fino ad euro 10 milioni;
- allo 0,6% per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
- allo 0,4% per la parte eccedente euro 50 milioni,
limiti il cui rispetto comporta l’insindacabilità della congruità delle spese suddette.
Inoltre le spese devono, in alternativa:
- rispondere a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa;
- risultare coerenti con pratiche commerciali di settore.
Al fine di semplificarne l’applicazione pratica, la norma individua talune spese che, pur presentando una evidente caratterizzazione di “spese di intrattenimento” in senso ampio, possono considerarsi inerenti all’attività dell’impresa nei limiti del plafond sopra indicato. Si tratta delle:
- spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa;
- spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
- spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa;
- spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa.
È prevista anche una fattispecie residuale identificata, in termini generali, in ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza e congruità precedentemente indicati.
Nel plafond delle spese non devono essere inclusi gli omaggi di valore unitario non superiore ad euro 50,00 che sono deducibili per il loro intero ammontare. Per i beni di produzione propria, il valore unitario non superiore a euro 50,00 deve essere parametrato ai costi effettivamente sostenuti per la produzione o l’acquisto del bene.
Le spese di vitto e alloggio qualificabili come “spese di rappresentanza” sono deducibili nel limite del 75% (art. 109 co. 5 TUIR), quindi tali spese devono essere assoggettate al limite previsto per le spese di rappresentanza, già decurtate della quota indeducibile pari al 25%.
Disciplina IVA delle spese di rappresentanza
È previsto il divieto di detrazione dell’iva sulle spese di rappresentanza .
Al generale divieto di detrazione fanno, eccezione gli acquisti di costo unitario non superiore ad € 50,00.
Spese non considerate di rappresentanza
Non costituiscono spese di rappresentanza le c.d. spese di ospitalità, vale a dire le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di (art. 1 co. 5, del DM 19.11.2008):
- mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa;
- visite a sedi, stabilimenti e unità produttive dell’impresa.
Le spese sostenute per l’ospitalità dei clienti assumono un “peso” diverso rispetto alle normali spese di rappresentanza, in quanto si tratta di spese strettamente correlate alla produzione dei ricavi tipici dell’ impresa (C.M. 13.7.2009 n. 34). Le spese in esame sono sostenute all’ interno di un contesto commerciale ben definito (fiere, mostre, esposizioni, eventi similari e visite all’azienda) e dirette a beneficio di quei soggetti attraverso i quali l’impresa consegue effettivamente i propri ricavi.
Le citate spese di ospitalità sono integralmente deducibili alla stregua degli altri costi commerciali e di gestione aziendale, salvo la limitazione di deducibilità (75%) prevista per le spese di vitto e alloggio (art. 109 co. 5 del TUIR).
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Autrice:
Sara Ubaldi