La Legge 205/2017 (Legge di bilancio 2018) ha modificato il regime di tassazione dei dividendi rivenienti da partecipazioni qualificate. Con tale riforma, dal 01 gennaio 2018, tutti i dividendi, sia quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate sia quelli derivanti da partecipazioni qualificate, sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
Il legislatore ha previsto, però, un regime transitorio per non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. Le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate, formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad essere assoggettate alle vecchie regole (cioè tassate nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14%, a seconda del periodo di formazione.
L’Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 3/2022 pubblicato in data 06 dicembre 2022, ha chiarito definitivamente che il regime transitorio relativo alle partecipazioni qualificate è applicabile se la “distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022”, indipendentemente dal fatto che l’effettivo pagamento avvenga in una data successiva. Può, quindi, considerarsi superata la risposta all’interpello n. 454 del 16 settembre 2022 che, in contrasto con il tenore letterale della norma, aveva ritenuto applicabile la ritenuta del 26% per tutti i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023, anche se deliberati entro il 31 dicembre 2022.
L’Agenzia Entrate, nel principio di diritto sopra richiamato, si riserva il diritto “di contestare la natura simulata della delibera di distribuzione dei dividendi o la sua riqualificazione sulla base degli scopi concretamente perseguiti, come ad esempio nel caso di delibere accompagnate dalla successiva retrocessione da parte del socio, in tutto o in parte, della medesima provvista o le cui condizioni di pagamento prevedono termini ultrannuali (dando luogo tali fattispecie a un’impropria estensione del regime transitorio di tassazione degli utili accantonati in riserve formatisi fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti a favore di soci possessori di partecipazioni qualificate).
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