Il nuovo regime opzionale OSS/IOSS è entrato in vigore il 1° luglio 2021, per gli operatori che effettuano vendite di beni o servizi verso privati consumatori oltre la soglia di 10.000 euro, che va a sostituire il regime del MOSS (Mini One Stop Shop) che era previsto solo per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici rese a consumatori finali.
Il regime OSS/IOSS rappresenta il sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che, ricomprende le seguenti fattispecie:
- Vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ad eccezione dei beni soggetti ad accise) effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
- Vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da fornitori o tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
- Vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica;
- Prestazioni di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti nell’UE o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’UE ma non nello Stato membro di consumo a soggetti non passivi (consumatori finali).
L’articolo 2, Direttiva 2017/2455/UE, come recepito dall’articolo 2, D.Lgs. n. 83/2021, ha superato, con effetto dal 1° luglio 2021, il previgente sistema che prevedeva la realizzazione di una cessione interna nello Stato membro di destinazione dei beni al superamento della soglia annua (pari a 100.000 euro, ovvero all’eventuale minore ammontare stabilito dallo Stato membro di destinazione), fissando –un’unica soglia di 10.000 euro complessivi, al netto dell’Iva, da intendere come comprensiva di tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni e di tutte le prestazioni di servizi di telecomunicazione, tele radiodiffusione ed elettronici effettuate in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del fornitore.
La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 83/2021 precisa che, in caso di superamento della soglia in corso d’anno, le operazioni già eseguite nel periodo anteriore s’intendono effettuate nello Stato membro di origine. L’imposta si applica secondo il principio di destinazione soltanto a partire dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia, in linea con la previsione contenuta nell’articolo 14, Regolamento di esecuzione 2011/282/UE.
Dal 1° luglio come si assolve l’iva oltre i 10mila euro di operazioni verso consumatori finali ue?
Gli operatori economici che superano la soglia di 10.000 euro, per gli obblighi Iva possono seguire due strade:
- Identificarsi ai fini IVA in ciascuno degli Stati in cui sono situati i consumatori finali a cui vengono effettuate le vendite;
- Assolvere direttamente nello stato di identificazione Iva la liquidazione trimestrale dell’Iva, tramite il regime speciale OSS.
Il regime speciale OSS permette una notevole “semplificazione” in quanto permette agli operatori economici di evitare di registrarsi in tutti i Paesi presso cui vendono. In pratica il soggetto passivo Iva che decide di usufruire del regime OSS deve registrarsi in un solo Stato, quello in cui si è identificato ai fini IVA. In particolare, lo Stato di identificazione del soggetto passivo cambia a seconda dello schema utilizzato. In particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, le fattispecie a cui è possibile incorrere sono le seguenti:
- Operatore non UE: il soggetto passivo ha la possibilità di scegliere lo Stato UE per l’identificazione Iva;
- Operatore UE: il soggetto passivo è considerato identificato nello Stato UE in cui è ivi stabilito.
- Schema di importazione: il fornitore, soggetto passivo extra-UE, se stabilito in un Paese con il quale la UE ha un accordo di assistenza reciproca per il recupero dell’Iva ed effettua vendite a distanza di beni importati da quello stesso Paese, può ricorrere al regime IOSS identificandosi in qualsiasi Stato UE. In caso contrario, l’operatore ha bisogno di un intermediario stabilito nella UE per utilizzare lo schema di importazione.
Come avviene la registrazione telematica?
La registrazione telematica dell’operatore deve essere effettuata da un portale web appositamente predisposto dagli Stati membri UE. Il sistema telematico trasmette poi i dati alle amministrazioni finanziarie degli altri Stati UE.
Dichiarazione iva OSS e versamento dell’imposta
La dichiarazione Iva OSS deve essere presentata, in via elettronica, per ciascun periodo d’imposta, entro la fine del mese successivo al termine di ciascun trimestre. La dichiarazione Iva deve essere presentata anche se non è stata effettuata alcuna operazione nel corso del trimestre oggetto di comunicazione.
Il soggetto passivo deve poi versare l’Iva nello Stato in cui è identificato applicando le aliquote proprie degli Stati membri di consumo. Il debito d’imposta è il totale dell’Iva risultante dalla dichiarazione, sarà poi lo Stato membro di identificazione a provvedere alla ripartizione degli importi tra i vari Stati di consumo.
Regime OSS ed esonero dalla fatturazione delle operazioni
Un aspetto importante collegato al regime OSS riguarda la necessità, per fornitori e piattaforme di vendita a distanza, di conservare i dati delle operazioni effettuate. Infatti, tra le semplificazioni che derivano dall’applicazione dei regimi speciali si colloca l’esonero dall’obbligo di fatturazione (salvo la possibilità per gli Stati membri di disporre diversamente). L’applicazione del regime opzione OSS (e IOSS), infatti, permette di tenere traccia dell’operazione effettuata attraverso il portale telematico.
Portali elettronici che intervengono nelle vendite a distanza
I soggetti che, attraverso l’uso di piattaforme elettroniche (marketplace) o un portale, facilitano le vendite a distanza sono considerati coloro che effettuano le vendite in questione. Per le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, la presunzione è limitata alle vendite di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Pertanto, per le suddette vendite a consumatori finali, effettuate tramite un’interfaccia elettronica, si presume che diano luogo a due operazioni:
- Una cessione dal fornitore sottostante all’interfaccia elettronica (fornitura B2B); e
- Una cessione dall’interfaccia elettronica al cliente (fornitura B2C).
Il soggetto passivo che facilita la vendita attraverso l’utilizzo dell’interfaccia elettronica è considerato, quindi, quale rivenditore dei beni nelle seguenti due ipotesi:
- Vendite a distanza di beni importati dai territori terzi o Paesi terzi di valore intrinseco non superiore a 150 euro;
- Vendite di beni all’interno della UE da parte di un soggetto passivo non stabilito nella UE a un non soggetto passivo, laddove nell’ambito di tale fattispecie sono comprese sia le vendite a distanza intracomunitarie di beni sia le cessioni domestiche, vale a dire le vendite di beni in partenza da magazzini presenti nel territorio di uno Stato e arrivo a un consumatore nello stesso Stato, a condizione che il fornitore sottostante sia un soggetto extra UE.
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