Da sempre, quella della tassazione dei dividendi distribuiti da società di capitali, risulta essere argomento particolarmente delicato, voglia per la sua crucialità nelle politiche societarie, e voglia perché naturalmente, essa ha poi inevitabili riflessi nelle sfere personali dei singoli soci.
Infatti, l’argomento in questione, nel corso degli anni è stato oggetto di revisioni e modifiche per far sì che la doppia imposizione, cosiddetta “economica”, mediante un sistema di “detassazione parziale”, il quale gergo corretto fa riferimento al concetto tributario “dell’esclusione”, non vada ad inficiare in maniera oltremodo onerosa in via definitiva al soggetto “inciso” dal tributo, ovverosia il socio.
LA DOPPIA IMPOSIZIONE ECONOMIA DEL DIVIDENDO: NATURALE PREMESSA
Viene da sé, che per capire al meglio il tema della tassazione dei dividendi, bisogna dapprima fare chiarezza sul concetto della doppia imposizione “economica” che lo caratterizza. Essa sta infatti a significare la tassazione dello stesso reddito, “il dividendo”, in capo a due soggetti diversi.
Infatti, il dividendo, sconta dapprima una tassazione in capo alla società mediante ordinaria aliquota IRES del 24 % quando il reddito viene prodotto, e successivamente, a seguito della distribuzione degli stessi, una seconda tassazione, per cassa, in capo al socio quale reddito di “capitale”, che a seconda dell’anno di formazione del dividendo si può parlare di tassazione IRPEF o imposta sostitutiva.
TASSAZIONE DEI DIVIDENDI: LE STRADE DA SEGUIRE
Entrando nel dettaglio, per capire come ed in quale misura assoggettare a tassazione il dividendo, la dottrina distingue tre strade differenti in base al soggetto percettore.
Infatti, nel caso in cui il socio è:
- Una società di capitale: il sistema fiscale prevede, seguendo l’articolo 89, co. 2 del TUIR (D.P.R. 917/1986), una tassazione del 5% dell’utile ricevuto;
- Una società di persone, o ditta individuale: si prende a riferimento l’articolo 59 del TUIR, il quale prevede una tassazione del:
- 58,14% del loro ammontare se gli utili si sono formati a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2016;
- del 49,72% del loro ammontare se gli utili si sono formati a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007 e fino all’esercizio in corso al 31.12.2016;
- e del 40% del loro importo se gli utili sono stati prodotti prima dell’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.
- Una persona fisica non imprenditore: mentre la precedente inquadratura giuridica assoggettava a tassazione il dividendo a seconda della partecipazione, che poteva essere, qualificata, e quindi tassata IRPEF con le aliquote previste come precedentemente detto per le società di persone, o non qualificata, e quindi assoggetta ad imposta sostitutiva del 26%; per i dividendi distribuiti e percepiti dal 2018, la regola si è uniformata e prescinde dalla tipologia della partecipazione prevedendo una tassazione in via definitiva mediante ritenuta a titolo d’imposta del 26%, come previsto dall’art. 27 D.P.R. 600/1973.
Così facendo, la persona fisica, percependo direttamente il netto all’atto della distribuzione da parte della società, null’altro deve successivamente indicare in sede di Dichiarazione dei Redditi.
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