Per società di comodo, così come disciplinate dall’art. 30 della Legge 724/94, s’intendono quelle società commerciali che si presumono costituite non tanto per svolgere attività d’impresa ma per altri fini, quali ad esempio, il mero godimento di beni.
La normativa sopra richiamata prevede due casistiche in base alle quali una società può essere considerata di comodo:
- la società non supera il “test di operatività”;
- la società è in perdita “sistematica”.
DISCIPLINA GENERALE
La legge sopra citata si rivolge a tutte le società commerciali (eccezion fatta per la società semplice) residenti, a prescindere dal regime contabile adottato.
Sono tuttavia previste alcune cause d’esclusione, tra le quali ad esempio la società neo costituita che si trova nel mio primo periodo d’imposta oppure quelle società che presentano una consistente compagnie sociale, (numero di soci superiore a 50), ovvero tra le ultime novità, per le società la cui Dichiarazione dei Redditi si conclude con una valutazione degli ISA maggiore uguale a 9.
IL TEST DI NON OPERATIVITA’ O LA PERDITA SISTEMATICA
Annualmente, per verificare se una società è di comodo, si dovrà sottoporre la stessa ad una duplice verifica, quella della perdita “sistematica” e quella del “test di non operatività”.
La definizione di società di comodo non ha la caratteristica della permanenza, ma la verifica produce i suoi effetti con durata annuale; posso ad esempio essere di comodo in un anno, ma non in quello successivo, o viceversa.
Entrando nel dettaglio si definisce in perdita “sistematica”, la società che nei precedenti 5 periodi d’imposta rispetto a quello di osservazione abbia presentato dichiarazioni fiscali in perdita fiscale oppure le ha presentate per 4 periodi in perdita ed in uno ha dichiarato un reddito inferiore a quello “minimo”.
Il “test di operatività” consiste, invece, nel confrontare i ricavi effettivamente conseguiti con quelli “presunti”. I ricavi effettivi sono dati dalla media triennale dei componenti positivi di reddito effettivamente “conseguiti”, prendendo in considerazione l’anno in corso ed i due precedenti; quelli presunti si determinano invece applicando delle percentuali stabilite dalla legge sopra richiamata al valore delle attività patrimoniali, prendendo a riferimento solo il periodo di imposta corrente. Qualora i ricavi effettivi fossero inferiori a quelli presunti la società sarà considerata “di comodo” o “non operativa”.
LE CONSEGUENZE SUL PIANO FISCALE
Se la società è in perdita sistemica oppure non supera il test di operatività le conseguenze sono tutt’altro che positive, come di seguito riepilogate:
- ai fini delle imposte dirette è prevista la determinazione di un reddito minimo presunto ed un limitato utilizzo delle perdite fiscali pregresse, nonché l’applicazione di una maggiorazione dell’aliquota Ires del 10,5% ;
- ai fini Irap è prevista la determinazione di un valore minimo della produzione sul quale calcolare l’imposta;
- ai fini Iva sono previste delle limitazioni all’utilizzo dei crediti.
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