Per gli imprenditori, il versamento dell’IVA, è sempre un punto delicato nella gestione della propria attività.
Infatti, che sia mensile o trimestrale, la liquidazione dell’IVA, a debito delle fatture di vendita meno quella a credito delle fatture d’acquisto, comporta sempre di dover fare i conti con i versamenti periodali.
La maggiore difficoltà per un imprenditore riguarda il fatto che l’IVA si versa secondo il momento di effettuazione dell’operazione, comportando di potersi trovare nella condizione di emettere fattura, e pertanto di dover tale IVA all’Erario, senza però averla incassata, rischiando deficit finanziari.
Per cercare di alleviare queste problematiche, e permettere ai piccoli imprenditori di non subire eccessive “pressioni” dai versamenti periodali IVA, il D.L. 83/2021 all’art. 32-bis, istituisce la liquidazione IVA secondo il regime di cassa (c.d. “cash accounting”).
COS’E’ L’IVA PER CASSA?
Il regime dell’IVA per cassa prevede la possibilità, per alcuni soggetti, di differire l’esigibilità dell’IVA al momento del pagamento del corrispettivo, di converso, la detraibilità dell’IVA sulle fatture di acquisto è dovuta nel momento del pagamento della fattura.
Pertanto si prevede di liquidare l’IVA solo sulla base degli aspetti finanziari delle singole operazioni e non in base al momento di effettuazione delle stesse.
Quindi l’IVA sulle fatture attive diverrà esigibile al momento dell’incasso ed il diritto alla detrazione esercitabile al momento del pagamento, tenendo bene in mente che la normativa prevede che, decorso un anno dall’emissione della fattura di vendita/acquisto, non ancora incassata/pagata, l’IVA diverrà comunque esigibile/detraibile, salvo il caso nel quale il mio cliente venga in tale periodo assoggettato ad una procedura concorsuale, dove l’IVA resta “sospesa”.
Inoltre, con l’IVA per cassa la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dall’effettuazione dell’acquisto.
Infine, in caso di pagamento parziale del corrispettivo la detrazione dell’IVA spetta nella proporzione tra quanto pagato e il corrispettivo complessivo della fattura.
I SOGGETTI AMMESSI AL REGIME
Possono optare per il nuovo regime solo i contribuenti, esercenti attività d’impresa, arte e professione che nell’anno solare precedente hanno realizzato, o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare, un volume d’affari non superiore ad euro 2 milioni. Se si supera il limite il regime verrà meno a decorrere dal mese successivo.
Possono avvalersi del regime dell’IVA per cassa anche gli enti non commerciali, relativamente alla attività commerciale eventualmente svolta.
I SOGGETTI E LE OPERAZIONI ESCLUSE DAL REGIME
Sono esclusi i soggetti che hanno un volume d’affari superiore al limite di cui sopra e chi si avvale di regime speciali IVA, quali ad esempio il regime del margine, sali e tabacchi, produttori agricoli, agenzie di viaggio.
Sono inoltre escluse dal regime le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell’esercizio d’imprese, arti o professioni e le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l’IVA mediante il meccanismo del reverse charge, gli acquisti intracomunitari di beni, le importazioni di beni e l’estrazioni di beni dai depositi IVA.
COME EMETTERE LE FATTURE
I soggetti nell’IVA per cassa devono indicare all’interno delle fatture la dicitura “Operazione con “IVA per cassa” ex art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83”.
La mancata annotazione si tratta di una mera violazione formale che non comporta alcuna perdita del diritto a poter operare con esigibilità differita e si sostanzia in una sanzione in misura fissa.
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