
Negli ultimi anni, la transizione verso fonti di energia rinnovabile ha assunto una rilevanza crescente, e tra queste, il fotovoltaico ha rappresentato una delle scelte più popolari per la produzione di energia elettrica. Tuttavia, dal punto di vista contabile e fiscale, gli impianti fotovoltaici sono trattati in modo diverso a seconda dell’utilizzo e della tipologia di soggetto che li possiede.
Criteri di definizione degli impianti fotovoltaici
Ai fini fiscali, con circolare n. 36/E del 2013 l’Agenzia delle Entrate, ha definito dei criteri applicativi per individuare quando gli impianti fotovoltaici siano da considerarsi beni immobili, con conseguente obbligo di accatastamento, oppure beni mobili senza obbligo di accatastamento.
In particolare, gli impianti fotovoltaici si considerano beni immobili quando:
- Costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria catastale D/1 o D/10 (es. impianti installati a terra e qualificati come immobili strumentali);
- Incrementano il valore capitale o la redditività del bene in cui sono inseriti di almeno il 15% (es. impianti installati sul tetto degli edifici a cui occorre variare la rendita catastale).
Al contrario, gli impianti fotovoltaici si considerano beni mobili, e non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
- Potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3KW per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;
- Potenza nominale complessiva, espressa in KW, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto;
- Per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento è inferiore a 150 m^3.
Trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette ed IVA
Bene mobile
Sotto il profilo fiscale il coefficiente di ammortamento applicabile è pari al 9 % come previsto per le centrali termoelettriche.
Ai fini IVA, la cessione di un impianto fotovoltaico inquadrato come bene mobile, costituisce un’operazione imponibile IVA, mentre, l’acquisto o la realizzazione dell’impianto, sconterà IVA al 10 %.
Bene immobile
Per quanto riguarda i beni immobili, il coefficiente di ammortamento previsto è pari al 4 %.
Ai fini IVA, la cessione di un impianto fotovoltaico qualificabile come bene immobile, in quanto accatastato come D/1 o D/10, è esente da IVA per espressione normativa dell’art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/1972.
In alternativa, in caso di espressa opzione nel relativo atto di cessione, si potrà assoggettare la cessione ad imposta, così facendo si applicherà il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) con integrazione della fattura da parte del cessionario con aliquota del 10%.
AUTRICE
Martina Cecchini