Le imprese possono riconoscere l’utilizzo dell’auto aziendale, a titolo di fringe benefit, come strumento alternativo ad un aumento di retribuzione o di incentivazione personale. Si tratta di una misura di politica retributiva altamente incentivante per il lavoratore che necessita di una attenta analisi da parte del datore di lavoro per valutare gli aspetti retributivi, contributivi, fiscali.
Le modalità di assegnazione dell’autovettura ai dipendenti/amministratori sono sostanzialmente tre:
* assegnazione in uso promiscuo (per spostamenti sia lavorativi che personali);
* assegnazione ad uso esclusivamente personale;
* assegnazione ad uso esclusivamente aziendale.
Ci soffermeremo per il momento sulla prima modalità di assegnazione.
AUTO AZIENDALE ASSEGNATA AL DIPENDENTE/AMMINISTRATORE IN USO PROMISCUO
L’assegnazione della vettura in uso promiscuo ossia per spostamenti sia aziendali che personali genera un compenso in natura che deve essere valorizzato utilizzando un criterio forfetario, indicato nell’art. 51 c.4 , lett. a, del Tuir e basato sui costi chilometrici desumibili dalle tabelle nazionali ACI.
Prima delle modifiche previste dalla Legge di bilancio 2020, il fringe benefit auto era stabilito per tutte le autovetture – in misura pari al 30% di una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km (calcolato sulla base dei costi chilometrici Aci), al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente:
Benefit auto ante LdB 2020 = 30% x costo Aci x 15.000 km – contributo dipendente
Con la nuova disciplina, valida per le auto assegnate e immatricolate dopo il 01 luglio 2020, il benefit auto viene calcolato non più in misura forfetaria fissa al 30%, bensì in misura variabile applicando ai costi Aci una percentuale che varia a seconda della quantità di anidride carbonica (CO2) emessa dal veicolo.
La percentuale del fringe benefit auto, con riferimento ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, è determinata in misura crescente in proporzione inversa rispetto al grado di emissione di anidride carbonica.
Sono stati individuate 4 differenti percentuali in relazione a ciascuno dei 4 scaglioni di imponibile costituito dall’entità di CO2:
25% per emissioni di CO2 inferiori a 60 g/Km;
30% per emissioni di CO2 da 60 a 160 g/Km;
50% per emissioni di CO2 da 160 a 190 g/Km;
60% per emissioni di CO2 superiori a 190 g/Km.
Benefit auto post LdB 2020 = % in base a emissioni di CO2 x costo Aci x 15.000 km – contributo dipendente
Aspetti di deducibilità fiscale e detraibilità IVA
- Veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti:
La società gode di un regime più favorevole rispetto a quello ordinario in quanto le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili in misura pari al 70% del loro ammontare ex articolo 164 del T.U.I.R. e non sono previsti limiti alla deducibilità del 70% dei costi sostenuti. L’iva invece è detraibile al 40%.
Tuttavia, va segnalato che la deduzione del 70% dei costi è subordinata alla circostanza che l’utilizzo promiscuo dell’autovettura da parte del dipendente o collaboratore avvenga per la maggior parte del periodo d’imposta e quindi per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro (almeno 184 giorni). L’uso dell’auto deve rientrare tra le mansioni del dipendente e non deve essere occasionale; L ’assegnazione deve risultare da idonea documentazione (per esempio da una clausola del contratto di assunzione, da un contratto di comodato, o da un accordo tra le parti).
Qualora il veicolo sia concesso in uso promiscuo senza l’addebito di un corrispettivo specifico, configurandosi una messa a disposizione dello stesso a titolo gratuito, l’IVA potrà essere portata in detrazione al 40%; la messa a disposizione di veicoli, a titolo gratuito, nei confronti dei dipendenti, non costituisce prestazione di servizio soggetta ad Iva (art. 3, co. 6, D.P.R. 633/72).
Qualora invece l’auto aziendale sia concessa in uso promiscuo e il datore di lavoro fatturi al dipendente un corrispettivo per l’utilizzo privato, le auto si considerano utilizzate esclusivamente nell’ambito dell’attività d’impresa e pertanto sono soggette alla regola della detraibilità integrale dell’IVA.
- Veicoli assegnati in uso promiscuo agli amministratori
In caso di assegnazione dell’auto aziendale all’amministratore la deduzione dei costi è del 100%, nel limite del fringe benefit tassato (il quale è al netto dell’eventuale rimborso pagato dall’amministratore, comprensivo dell’Iva) e deduzione al 20% per la parte eccedente.
La DRE Lombardia (interpello n. 904-472/2014) ha chiarito che alle autovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori non è possibile applicare il medesimo trattamento ai fini Iva previsto per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. In quanto trattasi di 2 tipologie di rapporti di lavoro non pienamente assimilabili a tutti gli effetti di legge, la DRE ne ricava che le affermazioni contenute nella risoluzione n. 6/DPF/2008, tese a riconoscere (a determinate condizioni) la piena detrazione dell’Iva nei casi di utilizzo promiscuo dell’auto concessa in uso al dipendente, non sono in alcun modo estensibili al caso dell’amministratore. Per tali ultime fattispecie, quindi, secondo la DRE Lombardia andrebbero applicate le regole ordinarie previste dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e che prevedono la detrazione nella misura limitata del 40%.
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