La previdenza complementare, disciplinata dal D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252, rappresenta il secondo pilastro del sistema pensionistico il cui obiettivo è quello di integrare la previdenza di base obbligatoria. Essa ha come scopo quello di raccogliere i contributi dei soggetti che vi aderiscono e investirli, per poi erogare, al momento della pensione, una rendita che integri l’assegno pensionistico della previdenza obbligatoria.
I destinatari dei fondi pensione sono:
- I lavoratori dipendenti, privati e pubblici;
- I soci lavoratori e i lavoratori dipendenti di società cooperative di produzione e lavoro;
- I lavoratori autonomi e i liberi professionisti.
VANTAGGI FISCALI DEL FONDO PENSIONE
L’adesione ai fondi pensione consente di accedere a una serie di benefici fiscali tra i quali:
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Deduzione dei contributi al fondo pensione: i contributi versati annualmente al fondo pensione possono essere dedotti fiscalmente fino ad un tetto massimo annuo pari ad euro 5.164,57.
La deduzione può essere applicata:
- In busta paga, per quanto riguarda i contributi versati al fondo pensione mediante le trattenute versate dal datore di lavoro.
- In dichiarazione dei redditi, per tutti i contributi versati direttamente al fondo senza il tramite del datore di lavoro.
In merito i contributi eccedenti il limite di cui sopra, l’aderente deve comunicare al fondo i c.d. contributi non dedotti entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del versamento, al fine di non vederli tassati al momento della prestazione.
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Agevolazione fiscale sui rendimenti del fondo pensione: i contributi versati nel fondo pensione sono investiti, dal fondo stesso, sui mercati finanziari. Tali investimenti generano dei rendimenti che rappresentano un reddito di capitale tassabile.
Nel caso dei fondi pensione, però, lo Stato applica un’aliquota fiscale di favore ai rendimenti, più conveniente di quella applicata a tutte le altre forme di impiego dei capitali. Ai rendimenti maturati si applica infatti un’aliquota del 20 % quando a titolo esemplificativo, l’imposizione minima applicata a tutte le altre tipologie dei rendimenti finanziari è il 26 %.
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Benefici fiscali sulla prestazione finale: l’aderente, nel momento in cui matura i requisiti per la pensione pubblica, può richiedere anche la pensione integrativa. A questa prestazione si applica una tassazione pari al 15%, mentre alla pensione pubblica si applicano le aliquote IRPEF.
In più, l’imposta sulla pensione integrativa può ridursi dello 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo oltre il quindicesimo, fino ad un’aliquota minima del 9%.
Questa tassazione agevolata della pensione integrativa si applica agli importi derivanti dai contributi versati dal 1° gennaio 2007.
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AUTRICE:
Martina Cecchini