Con la Legge di bilancio 2024 scende a 70 euro la soglia del tax free shopping ai fini del beneficio dell’esenzione o del rimborso dell’iva, agevolazione che punta a favorire gli acquisti di beni da parte di turisti domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea.
Restano invariati invece i requisiti per accedere al regime, ovvero:
- Che il bene sia acquistato da un privato cittadino;
- Che il bene sia per consumo personale o familiare;
- Che i beni siano trasportati nei bagagli al di fuori della Comunità Europea entro 3 mesi dall’acquisto;
- Che venga emessa regolare fattura elettronica nella quale, oltre ai consueti dati, vanno indicati anche gli estremi del documento di riconoscimento del turista. A tal fine l’art. 4-bis, DL n. 193/2016 ha introdotto, a decorrere dall’1.9.2018, l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il sistema OTELLO 2.0
Ci sono due possibilità per beneficiare di tale agevolazione sul tax free shopping:
- Rimborso ex post dell’imposta addebitata in fattura
- Emissione della fattura in regime di non imponibilità
- RIMBORSO EX POST DELL’IMPOSTA ADDEBITATA IN FATTURA
In questo caso lo schema sarà il seguente:
- Viene emessa fattura dal cedente con iva e trasmessa tramite il registratore telematico direttamente al sistema Otello;
- Il consumatore finale prima di uscire dall’Italia si reca in una delle Agenzie Tax Refund per espletare tutte le formalità necessarie;
- Una volta registrato il visto di uscita l’Agenzia Tax Refund, per conto del cedente, procederà al rimborso dell’iva pagata;
- Il cedente avrà diritto ad effettuare una variazione in diminuzione dell’iva annotandola direttamente nel registro iva acquisti senza necessità di emettere un autonomo documento;
Quest’ultimo punto viene confermato dalla Risoluzione del 10 luglio 2019 n. 65 che afferma che in caso di variazioni in diminuzione Iva, a seguito di cessioni di beni superiori a 154,94 euro (comprensivo di iva), limite sceso attualmente ad € 70,00, a soggetti non residenti o domiciliati nell’Unione europea, per proprio uso personale o familiare e trasportati nei bagagli personali al di fuori del territorio doganale della stessa Unione, non vi è obbligo di alcuna nota da far transitare nel sistema OTELLO 2.0.
Secondo l’Agenzia, per le variazioni in diminuzione nell’ipotesi di cui all’articolo38-quater, comma 2, del decreto IVA, laddove il cedente, all’atto della cessione dei beni, abbia applicato l’IVA, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25 (registro degli acquisti).
In tale ipotesi, pertanto, il legislatore, a fronte degli strumenti astrattamente previsti dall’articolo 26 del decreto IVA, per le variazioni in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta, ha scelto quello dell’annotazione nel registro degli acquisti, senza emissione di un autonomo documento.
Ciò fermo restando che, in caso di controlli o contestazione, sarà onere del contribuente fornire la prova degli elementi idonei a giustificare la variazione operata ed il collegamento con l’operazione originaria. La prova richiesta può essere fornita anche mediante documenti riepilogativi rilasciati dagli intermediari tax free ai propri clienti (cedenti), laddove tali documenti consentano di collegare in maniera certa ed inequivoca l’originaria cessione all’uscita dei beni dal territorio dell’Unione ed alla conseguente variazione, anche cumulativa, annotata nel registro degli acquisti.
DICHIARAZIONE IVA: Nell’ipotesi in cui i presupposti per il rimborso dell’imposta si verifichino e la stessa venga recuperata contabilmente nel registro degli acquisti a seguito della procedura di variazione in diminuzione di cui all’articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972, il negoziante deve riportare la variazione in diminuzione, pari all’imposta rettificata, nel rigo VE25, al fine del recupero dell’Iva. Per quanto precede, il valore dell’imposta non deve essere indicato nel quadro VF.
- EMISSIONE DELLA FATTURA IN REGIME DI NON IMPONIBILITA’
Nel secondo caso, ovvero quando è direttamente il negoziante a non applicare l’iva in fattura ai sensi dell’articolo 38-quater comma 1, Dpr 633/72, viene meno l’intermediazione delle Agenzie di tax refund e nel caso in cui il turista straniero non restituisca la documentazione comprovante l’uscita dei beni dal territorio nazionale dovrà essere emessa una nota di addebito di sola iva da parte del negoziante stesso.
DICHIARAZIONE IVA: le cessioni effettuate ai sensi dell’articolo 38-quater, comma 1, D.P.R. 633/1972, cioè senza addebito d’imposta, vanno annotate nel registro delle fatture emesse, come non imponibili e il relativo ammontare va riportato nel rigo VE32 (Altre operazioni non imponibili).
In caso di mancata esportazione entro il terzo mese da quello dell’acquisto o di mancata trasmissione, da parte del cessionario, della fattura munita di visto elettronico entro il quarto mese successivo a quello dell’operazione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione dell’operazione, a norma dell’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972, sul registro delle fatture emesse, per la sola Iva, ma con riferimento all’operazione effettuata.
Come precisato dalla risoluzione 186/E/2001, in sede di dichiarazione annuale, il valore imponibile delle cessioni in parola deve essere comunque riportato nel rigo VE32, tra le operazioni non imponibili, mentre l’imposta è annotata nel rigo VE25 (Variazioni e arrotondamenti d’imposta).
Per altre informazioni sul tax free shopping, contattaci ora.
Autrice:
Ilaria Brughini