Con il Provvedimento n. 13104 del 15.01.2021 sono state pubblicati i modelli e le relative istruzioni della dichiarazione 730/2021, a valere sui redditi 2020.
Le principali novità in materia di oneri detraibili da indicare nella sezione I del quadro E sono le seguenti:
- è stata introdotta una nuova detrazione d’imposta nella misura del 30% per un importo non superiore ad euro 30.000 per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
- è stata introdotta una nuova detrazione nella misura del 90% per le spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione ad un’impresa di assicurazione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus per cui si può fruire della percentuale di detrazione del 110%.
- per l’anno 2020 è stato innalzato ad euro 500 euro l’ammontare massimo detraibile per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti. La detrazione viene comunque calcolata sulla parte che supera l’importo della franchigia di 129,11 euro.
In materia di detrazioni poi devono essere evidenziate due sostanziali novità applicabili a decorrere dal 2020.
Dalle spese sanitarie sostenute presso medici e strutture private, passando per le spese scolastiche e fino a quelle sostenute per l’affitto di studenti fuori sede, a partire dal 1° gennaio 2020 è entrato in vigore l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, come carte, bancomat o assegni.
È possibile provare che il pagamento è stato effettuato con mezzi tracciabili anche consegnando al professionista o al CAF l’estratto conto bancario, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.
C’è un’ulteriore via alternativa che, in caso di impossibilità a produrre i documenti di cui sopra, consente di salvare la detrazione fiscale nel modello 730/2021.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 431 del 2 ottobre 2020, l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
L’obbligo di tracciabilità ai fini delle detrazioni Irpef in dichiarazione dei redditi abbraccia la generalità degli oneri contenuti all’articolo 15 del TUIR, con la sola eccezione delle spese mediche sostenute presso strutture pubbliche o accreditate e delle spese per farmaci.
Altra novità è che le stesse spese indicate all’articolo 15 del TUIR, a partire dal modello 730/2021, sono sottoposte alla limitazione del reddito, ovvero la detrazione spetta:
- per l’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.
Tale previsione non si applica, e pertanto la detrazione spetta per l’intero importo, per le seguenti spese:
- interessi passivi prestiti/mutui agrari;
- interessi passivi mutui ipotecari per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale;
- spese sanitarie.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo di seguito gli oneri detraibili contenuti nell’Art. 15 Tuir ai quali bisogna porre attenzione:
- affitto studenti fuori sede;
- abbonamento mezzi pubblici
- prestazioni sanitarie effettuate presso strutture private non accreditate;
- spese sportive per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
- spese scolastiche e universitarie;
- spese veterinarie;
- spese per l’assistenza personale di soggetti non autosufficienti;
- spese funebri.
Per saperne di più: info@studiosinergie.it
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