Nell’ultimo anno, sotto la spinta dell’imponente onda mediatica (complice anche la permanenza a casa forzata a causa della pandemia tra zone rosse, smart working, coprifuoco, ecc.), si è assistito a un’impennata nel trend – invero già crescente – di coloro che si sono affacciati al trading online e in particolare al mondo delle criptovalute.
Negli ultimi mesi le quotazioni delle principali cripto hanno registrato aumenti impensabili per qualsiasi altro strumento finanziario (almeno in un lasso di tempo così breve), cosa che ha contribuito ad allargare a dismisura la platea di coloro che, attratti (erroneamente!) dalla prospettiva di facili guadagni, si sono “buttati”, anche con piccole somme, nell’attività di trading online.
Dall’autunno 2020 la volatilità è stata la protagonista dei mercati (cripto in particolare), e le occasioni di cospicui guadagni sono state frequenti.
Alla luce di questa premessa, oggi più che mai è opportuno soffermarsi a considerare gli adempimenti fiscali legati ai risultati di queste attività speculative.
Qui si aprono diversi scenari, a seconda di quali strumenti sono stati oggetto di trading (criptovalute, CFD, azioni, valute, ETF, opzioni, materie prime, ecc.) e di come il trading stesso si è di fatto concretizzato (tramite un broker estero, la propria banca, un exchange, un wallet, ecc.).
Noi ci concentreremo nello specifico sulle operazioni riguardanti il mondo delle criptovalute.
Sul punto regna ancora un certo silenzio normativo, tuttavia negli ultimi 3-4 anni si è formata una serie di documenti di prassi e giurisprudenza che, pur sembrando non comprendere appieno l’evoluzione esponenziale del fenomeno cripto e le sue implicazioni a livello speculativo, può aiutare in qualche modo a districarsi nel complicato mondo della fiscalità delle valute virtuali.
In generale si può affermare che la fiscalità delle criptovalute (come pure del trading online, di cui le cripto sono solo una particolare sfaccettatura) va affrontata prendendo in considerazione due dimensioni:
- il monitoraggio fiscale, che confluisce nell’ormai noto quadro RW;
- la tassazione delle plusvalenze (al netto di eventuali minusvalenze scomputabili), che confluisce nel meno noto quadro RT.
Il quadro RW è il quadro che, all’interno del modello Redditi, è destinato ad accogliere investimenti patrimoniali e finanziari esteri detenuti da persone fisiche residenti in Italia. La sua compilazione assolve agli obblighi sia di monitoraggio annuale delle attività finanziarie e degli investimenti patrimoniali detenuti all’estero, sia di determinazione di due imposte patrimoniali:
- l’IVIE: imposta sugli immobili detenuti all’estero (per ovvi motivi non trattata in questa sede);
- l’IVAFE: imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero.
Nel caso delle criptovalute, queste vanno sempre dichiarate nel quadro RW indipendentemente:
- dal conseguimento di redditi nel periodo d’imposta;
- dalla giacenza media nell’anno (non opera dunque la rilevanza della soglia minima di 15.000 Euro riferita ai normali conti correnti);
- dallo Stato di detenzione (il fisco le considera “valute virtuali”, concetto che è svincolato dal riferimento a uno specifico luogo, tant’è vero che nel quadro RW non bisogna indicare lo Stato di detenzione , come invece occorre fare per tutti gli altri asset oggetto di monitoraggio).
Con l’approssimarsi del periodo delle dichiarazioni cresce l’attenzione sui social su come dichiarare tali asset. In questo carosello di esperti l’attenzione è tutta incentrata sul quadro RW, semplice quadro di monitoraggio la cui compilazione non provoca particolari conseguenze economiche per il Contribuente, visto che le cripto non sono soggette a IVAFE dato che per il Fisco non si tratta di depositi e conti correnti di natura bancaria.
Sul punto è bene far chiarezza: l’unica cosa che deve preoccupare il contribuente obbligato alla compilazione del quadro RW è l’eventuale provenienza illecita delle somme investite. Per converso, se una persona ha accumulato più o meno grandi somme di denaro derivanti dalla normale attività lavorativa e/o da lasciti facilmente giustificabili (ad es. donazioni, eredità, ecc.), non vi è nulla di preoccupante nell’aprire un conto ad es. in Svizzera, o nell’acquistare criptovalute o qualsiasi altro asset localizzato all’estero.
Argomento assai più delicato e arduo da affrontare (e sul quale tutti gli esperti sorvolano!) è la plusvalenza realizzata con le criptovalute che, come abbiamo detto, al netto delle eventuali minusvalenze scomputabili, confluisce nel quadro RT.
Tale plusvalenza spesso comporta:
- per il Professionista, un notevole sforzo nella ricostruzione delle operazioni che l’hanno originata (soprattutto in caso di vendite parziali, in cui occorre ricostruire le operazioni utilizzando il criterio LIFO!) e la sua conseguente quantificazione;
- per il Cliente, un risvolto economico non indifferente in quanto la misura dell’imposta sostitutiva da applicare alla plusvalenza è pari al 26%. Va tuttavia precisato che la plusvalenza avrà rilevanza fiscale solo qualora nel periodo d’imposta la giacenza media dell’insieme dei wallet detenuti dal cliente stesso abbia superato il controvalore di 51.645,69 Euro per almeno sette giorni lavorativi.
Pur in mancanza di una chiara normativa in materia (scorrendo i vari contenuti in rete, infatti, si passa da semplicistici approcci fai-da-te a complicate argomentazioni) è comunque possibile trovare caso per caso delle soluzioni idonee ad assolvere a tutti gli obblighi fiscali, così da mettere i frutti dell’attività di trading al riparo da possibili, future contestazioni del Fisco (con sanzioni piuttosto elevate e difficilmente quantificabili a priori, da stimare eventualmente caso per caso).
Infine, non è banale ricordare che i quadri RW e RT possono essere trasmessi in modo autonomo rispetto al modello 730.
Pertanto, esemplificando, un dipendente che nel 2020 ha conseguito profitti con le cripto, può continuare a fare il 730 come ha sempre fatto, e rivolgersi a un Professionista per un check up della propria attività di trading, con conseguente predisposizione e invio telematico dei quadri interessati (RW, RT o entrambi) e relativo versamento di eventuali imposte entro la scadenza di legge.
Per saperne di più: info@studiosinergie.it
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