
Nessun posticipo per il versamento dell’acconto IMU 2021 che resta fissato entro il 16 giugno 2021. La più sostanziale differenza verso il passato riguarda la platea dei contribuenti; prima la Legge di Bilancio 2021 e poi il Decreto Sostegni infatti hanno introdotto alcune novità in fatto di esenzioni, ampliando i casi e le categorie per i quali è possibile essere esonerati dal pagamento della prima parte dell’imposta.
La Legge di Bilancio 2021 aveva già inserito novità riguardo all’IMU, il testo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 2020 ed in vigore dal 1° gennaio 2021, prevedeva già un’agevolazione per i settori del turismo e dello spettacolo.
Hanno infatti diritto all’agevolazione gli immobili nei quali si svolgono specifiche attività legate ai seguenti settori:
- turismo;
- ricettività alberghiera;
- spettacoli.
Nello specifico gli edifici presi in considerazione sono quelli presenti nel seguente elenco:
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
- alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.
Nella legge di conversione del decreto Sostegni è confluita poi l’esenzione IMU, con la cancellazione dell’acconto 2021 per tutti gli immobili i cui possessori hanno i requisiti per ottenere i contributi a fondo perduto del decreto Sostegni. Si può beneficiare però dell’agevolazione solamente per gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Ma chi può ulteriormente usufruire dell’esenzione dall’acconto IMU?
Per l’anno 2021, non è dovuta la prima rata dell’IMU, oltre alle categorie di cui sopra,
- sugli immobili posseduti dai soggetti passivi che hanno i requisiti per beneficiare del contributo a fondo perduto di cui di cui all’art. 1, commi da 1 a 4, del D.L. n. 41/2021. Tali soggetti sono quelli con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro all’anno e che hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30% nel 2020 rispetto al 2019; È necessario, inoltre, che la partita IVA sia attiva alla data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021. Per chi avesse avviato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, si prescinde dalla sussistenza di tale requisito, sempre che sussista il presupposto del limite di ricavi/compensi di 10 milioni di euro.
2) solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.
Ricordiamo inoltre che l’esenzione IMU riguarda anche tutti gli immobili che vengono identificati come abitazione principale, a meno che non facciano parte delle categorie catastali che li classificano come “di lusso”, cioè A/1, A/8 e A/9. L’imposta resta per tutte le cosiddette seconde case.
Vengono confermate anche le riduzioni al 50% per comodati registrati tra genitori e figli purché il comodatario lo utilizzi come abitazione principale e il comodante risieda nello stesso comune dove è ubicato l’immobile oggetto del contratto e possegga un solo immobile oltre l’abitazione principale. Resta invariato anche lo sconto del 25% anche per chi concede un immobile in locazione a canone concordato; Nessuna variazione anche per i terreni agricoli situati nei comuni montani e parzialmente montani i quali restano esentati dall’imposta.
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