Il decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. decreto sostegni bis, come modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, introduce, con i commi da 6 a 10 dell’articolo 64, rubricato “misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione ed in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile”, nuove agevolazioni in materia di imposte indirette per l’acquisto della casa di abitazione con la finalità di favorire l’autonomia abitativa dei giovani.
La disposizione prevede un’agevolazione in favore dei giovani acquirenti di una “prima casa” con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente “ISEE” non superiore a 40.000 euro annui; in particolare, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto.
È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.
Tali agevolazioni si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.
- REQUISITI SOGGETTIVI
L’agevolazione trova applicazione, ai sensi del comma 6 art. 64, a favore di soggetti che:
- Non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato;
- Hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente c.d. ISEE non superiore a 40.000 euro annui.
- REQUISITI OGGETTIVI
In relazione ai requisiti oggettivi per l’applicazione della disposizione, occorre fare riferimento alla disciplina delle c.d. “Agevolazioni prima casa” di cui alla nota II-bis, posta in calce all’art. 1 della Tariffa, parte prima TUIR.
In linea generale, tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazione di tipo civile);
- A/3 (abitazione di tipo economico);
- A/4 (abitazione di tipo popolare);
- A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare);
- A/6 (abitazione di tipo rurale);
- A/7 (abitazione in villini);
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
L’agevolazione non è ammessa, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico).
L’agevolazione si applica a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà, il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento delle case di abitazione. Rientrano nella agevolazione anche le pertinenze.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021, stabilisce che la disciplina agevolativa non è applicabile ai contratti preliminari di compravendita, restando, pertanto, la tassazione del contratto preliminare invariata quanto all’applicazione dell’imposta di registro, gli acconti e la caparra.
- OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE
La norma prevede che in relazione a tutti i trasferimenti a titolo oneroso di immobili per i quali ricorrono le condizioni c.d. “prima casa” e gli ulteriori requisiti dell’età e dell’ISEE spetti all’acquirente:
- L’esenzione da imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale, nei casi in cui l’atto di acquisto immobiliare sia soggetto a tali imposte;
- un Credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto, applicata in misura del 4 per cento, laddove si tratti di acquisti soggetti ad IVA.
L’ESENZIONE FISCALE VALE ANCHE PER I MUTUI/ FINANZIAMENTI?
La norma dispone che in relazione ai “finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo” per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 art. 64, e sempre che la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento, è prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25% della somma mutuata.
È necessario che il finanziamento sia erogato per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili per i quali ricorrono le condizioni di cui alla nota II bis all’art. 1 della Tariffa parte prima del TUIR.
QUANDO ENTRA IN VIGORE LA NORMA E FINO QUANDO SARA’ POSSIBILE USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI?
La disposizione, come previsto dall’art. 64 del Decreto Sostegni Bis, si applicano agli atti di trasferimento e di finanziamento stipulati tra il 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del medesimo decreto, e il 30 giugno 2022.
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