Nell’ambito del Superbonus, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. L’unica eccezione riguarda l’ipotesi dell’installazione dell’impianto fotovoltaico, che può essere effettuata anche su edificio di nuova costruzione, nel caso in cui la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso. Lo ha evidenziato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 24 dell’8 gennaio 2021, con cui ha chiarito quali sono gli interventi ammessi al Superbonus, precisando gli interventi trainanti e trainati.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 24 dell’8 gennaio 2021, riguardante il Superbonus nei casi di ampliamento con interventi di efficientamento energetico.
A fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle colonnine per la ricarica di veicoli elettrici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali, l’articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.
Lo sconto in fattura
I soggetti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli che accedono al Superbonus, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate, possono optare, in posto dell’utilizzo diretto della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo da parte del fornitore, sotto forma di sconto in fattura corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso. Il fornitore avrà poi facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura).
In alternativa, i contribuenti possono, in alternativa, optare per la cessione delcredito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, incluse banche ed assicurazioni.
Quali sono gli interventi ammessi
Il Superbonus spetta anche a fronte di specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici. Gli interventi ammessi all’agevolazione devono essere realizzati su:
- parti comuni di edifici residenziali in “condominio”;
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze;
- unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze;
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di edifici in condominio.
Le disposizioni agevolative non si applicano alle abitazioni di lusso, ovvero alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari “non aperte al pubblico”.
Interventi trainanti e trainati
Sono definiti “trainanti o principali” gli interventi:
- di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
- di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
- antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1- septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. “sismabonus”).
Gli interventi “trainati”, invece, sono:
- tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. “ecobonus”), effettuati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, relativamente ai quali il Superbonus spetta nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il Superbonus, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti nonché ad interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico;
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.
La condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota più elevata, gli interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
Quindi, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”.
Nell’ambito degli interventi “trainanti” finalizzati all’efficienza energetica, il Superbonus spetta, per le spese sostenute per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
Tra le spese ammissibili al Superbonus rientrano, anche quelle per la coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno, che anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 25 per cento della superficie lorda complessiva disperdente e che gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente agli altri interventi di efficientamento energetico e all’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo.
Interventi realizzati in fase di nuova costruzione
Ai fini del Superbonus gli interventi, ad eccezione dell’impianto fotovoltaico, devono riguardare comunque edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
In questo caso il contribuente ha l’onere di mantenere distinte le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento con separata fatturazione) o, in alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità.
Questi chiarimenti sono applicabili anche agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico e per quelli finalizzati al risparmio energetico rilevanti ai fini dell’accesso al Superbonus.
Di conseguenza, eccetto l’ipotesi dell’installazione dell’impianto fotovoltaico, che può essere effettuata anche su edificio di nuova costruzione, nell’ipotesi in cui la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.