Sempre più spesso, al giorno d’oggi, si ricorre, per i motivi più disparati, alla chirurgia estetica.
I dubbi più frequenti cui un Dottore Commercialista è chiamato a rispondere, sia quando il cliente è il Medico Chirurgo, sia quando il cliente è il paziente, riguardano sostanzialmente la detraibilità della spesa e la tipologia di IVA applicabile.
Possiamo inizialmente affermare che per tali aspetti connessi a questo settore della Medicina, a seguito di Circolari dell’Agenzia delle Entrate, Interpelli e sentenze di Commissioni Tributarie e della Cassazione, si è giunti ad una visione piuttosto chiara ed univoca.
Occorre però fare una premessa per delineare il perimetro di riferimento, infatti, in base a quanto affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, le “operazioni di chirurgia estetica” ovvero i “trattamenti di carattere estetico”, qualora abbiano lo scopo di alleviare sofferenze psicologiche causate da traumi, handicap o malattie che richiedono un intervento di natura estetica, possono rientrare nel novero di “cure mediche” o di “prestazioni mediche”.
Di contro, qualora dette prestazioni abbiano finalità puramente cosmetiche, devono ritenersi escluse da qualsiasi nozione di carattere medico. Ciò ci è utile, infatti, per capire che:
La detraibilità IRPEF degli interventi di chirurgia estetica
È senz’altro riconosciuta per le spese sostenute esclusivamente per interventi chirurgici necessari per il recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona.
Tra questi non rientrano, quindi, le spese sostenute in relazione a interventi di chirurgia plastica diretti esclusivamente a rendere più gradevole l’aspetto personale.
Pertanto il limite della detraibilità sarà dettato dall’inquadramento dell’operazione stessa, se prestazione medica, detraibile, se un fatto meramente cosmetico, non detraibile.
Chi sarà chiamato a capire quando siamo in un ambito piuttosto che nell’altro?
Sicuramente il Medico, infatti esso avrà la complicanza ulteriore di dare un’analisi strettamente soggettiva circa la tipologia dell’intervento appena reso.
Inoltre, è consigliabile che il Medico, nel caso ritenga tale spesa detraibile, dia in fattura un’indicazione precisa del servizio reso non limitandosi a fornire indicazioni generiche e che invii poi telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria la fattura emessa, pena, far perdere la detraibilità al paziente.
Riguardo invece al mondo IVA, la detrazione quando è contemplata?
In ambito IVA si può invece affermare che le operazioni di chirurgia estetica possono godere dell’esenzione dell’IVA di cui all’articolo 10, numero 18, del DPR n. 633 del 1972 se realizzate con lo scopo di alleviare sofferenze psicologiche del paziente affetto da handicap o malattie o siano conseguenza di traumi.
In tal senso, anche l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 4 del 2005 ha affermato che:
“le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da IVA in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona”.
Interessante altresì il tema dell’onere della prova.
Infatti, secondo la Cassazione, incombe sul sanitario che effettua le operazioni, e non sull’Amministrazione Finanziaria, l’obbligo di provare la sussistenza dei requisiti atti a riconoscere l’esenzione dell’IVA.
Sulla stessa linea vi è anche la Giurisprudenza, in base alla quale l’obbligo di provare la fondatezza dei presupposti oggettivi e soggettivi utili al fine dell’esenzione incombe sul contribuente.
Ciò significa, dunque, che nell’ipotesi di mancato assolvimento di detto onere, i corrispettivi accertati devono essere riconducibili ad operazioni imponibili.
Infine, per completezza, anche i trattamenti di natura puramente estetica, effettuati da personale infermieristico, perdono l’esenzione qualora non abbiano quel contenuto sostanziale di prestazione sanitaria propria.