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IL CONCETTO E LA DEFINIZIONE GIURDICA DI RETI DI IMPRESA
Le reti di impresa sono disciplinate a livello giuridico dall’art. 42 della Legge 122/2010, secondo cui “Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.”
In sintesi, la rete di impresa:
- Può essere costituita da due o più imprese qualsiasi, senza limiti di natura territoriale e di merceologica, essendo quindi caratterizzata da una natura “aperta” e “flessibile”;
- Si giustifica solo se persegue lo scopo dell’accrescimento della capacità innovativa e della competitività delle imprese aderenti;
- Presuppone la formalizzazione di un “Contratto di Rete” secondo cui andare a disciplinare le modalità per il raggiungimento degli obiettivi nonché impegni ed obblighi dei partecipanti.
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I VANTAGGI DELLE RETI DI IMPRESA
Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un sempre più crescente proliferarsi di reti di impresa in quanto presentano diversi vantaggi.
- Accesso alla conoscenza e competenza di altre imprese, tramite lo scambio di know how;
- Attivazione circuiti di natura tecnica, industriale e commerciale grazie a continui contatti tra le imprese facenti parte della rete;
- Ingresso in nuovi mercati per effetto di una maggiore visibilità;
- Possibilità di utilizzo di infrastrutture normalmente non accessibili a piccole imprese;
- Riduzione dei costi e dei tempi di produzione;
- Limitazione dei rischi mediante una responsabilità limitata al fondo patrimoniale comune per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi in nome e per conto della rete;
- Agevolazioni fiscali e burocratiche.
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ELEMENTI CARATTERIZZANTI
- Il contratto di rete
Così come disciplinato dall’Art. 42 L. 122/2010, deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e depositato al registro delle imprese da parte di tutte le imprese partecipanti, e deve indicare alcuni elementi obbligatori, tra i quali:
- Denominazione delle imprese aderenti alla rete;
- Obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti;
- Modalità concordate per misurare l’avanzamento verso gli obiettivi;
- Definizione di un programma di rete che deve contenere i diritti e i doveri assunti da ciascun partecipante;
- Modalità di realizzazione dello scopo comune
- Il programma di rete
La compilazione del programma di rete rappresenta il fulcro dell’intero contratto e lo differenzia dai diversi tipi di aggregazione attualmente esistenti in quanto, la sua valenza, prima che giuridica, è strettamente di pianificazione industriale, per cui il programma dev’essere deciso e pianificato dalle imprese aderenti ben prima di rivolgersi al notaio per la formalizzazione.
A tal fine il programma di rete può anche prevedere diversi strumenti volti a valutare il raggiungimento degli obiettivi raggiunti.
- La governance ed il fondo patrimoniale
Essendo il contratto di rete, come visto, caratterizzato da elevata flessibilità ed autonomia, lo è anche per la governance e per l’amministrazione.
Infatti, la legge lascia ampia autonomia circa la predisposizione di un organo comune (soggetto esecutore) e di un fondo patrimoniale comune, da tali scelte derivano, conseguenze giuridiche e tipologia di reti d’impresa diverse.
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TIPOLOGIE
Attualmente sono previsti tre tipologie di reti d’impresa che variano a seconda della struttura organizzativa, del fondo patrimoniale e dello scopo perseguito.
- Reti di “scambio”: hanno una struttura organizzativa semplificata, senza la costituzione di un organo comune e di un fondo patrimoniale comune.
Lo scopo è quello della condivisione di informazioni, di know how e di prestazioni di varia natura. In tal caso, la gestione della Rete è affidata in capo a ciascun partecipante retista.
- Reti “leggere” (Rete-Contratto): non hanno soggettività giuridica e sono caratterizzate dalla costituzione di un organo comune (soggetto esecutore), che può avere mandato con o senza rappresentanza delle imprese aderenti, e di un fondo patrimoniale comune.
- Reti “pesanti” (Rete-Soggetto): similari alle reti “leggere”, la differenza sostanziale verte nella registrazione del Contratto di Rete presso la sezione ordinaria del Registro delle Imprese, che attribuisce alla stessa la soggettività giuridica, facendo diventare la rete un soggetto di diritto, partecipato dalle stesse imprese contraenti e quindi può esercitare a tutti gli effetti attività d’impresa.
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FISCALITA’ DELLE RETI DI IMPRESA
L’introduzione del contratto di rete nel nostro ordinamento non è stata accompagnata dalla previsione di un regime impositivo specifico.
Conseguentemente, possiamo avere due differenti trattamenti fiscali a secondo della tipologia di rete adottata.
Per le c.d. Reti soggetto: la rete acquisisce soggettività giuridica e diviene un autonomo soggetto di diritto, distinto dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto e deve essere iscritta in apposita autonoma posizione al registro imprese. La rete di imprese, per effetto dell’iscrizione, diviene un nuovo soggetto di diritto e, in quanto autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario.
Pertanto, dispone di una autonomia organizzativa, gestionale, finanziaria al punto da essere soggetta all’imposta sul reddito delle società (IRES) e IRAP, nonché rientra tra i soggetti nei cui confronti ricorre il presupposto soggettivo di cui all’art. 4 Dpr 663/72 – soggettività passiva ai fini IVA con attribuzione di partita IVA propria della rete.
E’ obbligata alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell’art. 13 Dpr 600/73.
Con riferimento alle c.d. Reti contratto: L’assenza di un’autonoma soggettività giuridica e conseguentemente fiscale delle reti di impresa comporta che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producano i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete.
Nella rete-contratto, stante l’assenza di un centro autonomo e distinto di imputazione la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti: in generale, infatti, la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti, sebbene l’organo comune possa esercitare una rappresentanza unitaria nei confronti dei terzi.
Nella rete priva di soggettività giuridica, infatti, i rapporti tra gli imprenditori partecipanti al contratto di rete e l’organo comune sono riconducibili alla figura del mandato, che può essere con o senza rappresentanza
Nell’ipotesi che all’organo comune sia conferito il potere rappresentativo, quindi esso agisca come mandatario con rappresentanza: gli atti posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l’ufficio di organo comune incaricato dell’esecuzione del contratto o di una o più parti di esso producono effetti giuridici direttamente nelle sfere individuali dei singoli rappresentati.
La spendita del nome dei singoli soggetti rappresentati da parte dell’organo comune rende possibile, infatti, la diretta imputazione delle operazioni compiute ai singoli partecipanti.
Ai fini fiscali, l’imputazione delle singole operazioni direttamente alle imprese partecipanti si traduce nell’obbligo di fatturare da parte di queste ultime ed a queste ultime, rispettivamente, le operazioni attive e passive poste in essere dall’organo comune.
Per i beni acquistati ed i servizi ricevuti nell’esecuzione del programma di rete, il fornitore dovrà, pertanto, emettere tante fatture quanti sono i partecipanti rappresentati dall’organo comune, intestate a ciascuno di essi e con l’indicazione della parte di prezzo ad essi imputabile.
Specularmente per le vendite e le prestazioni di servizi effettuate dall’organo comune, ciascun partecipante dovrà emettere fattura al cliente per la quota parte del prezzo a sé imputabile.
Nell’ipotesi, in cui, invece, l’organo comune o l’impresa capofila agiscano come mandatari, ma privi del potere rappresentativo, gli eventuali atti posti in essere dalle singole imprese o dall’“impresa capofila” – che operano senza rappresentanza – non comportano alcun effetto sulla sfera giuridica delle altre imprese partecipanti al contratto.
In tale ipotesi, infatti, qualora si tratti di atti esecutivi di singole parti o fasi del contratto di rete, la singola impresa o l’eventuale “capofila” dovrà “ribaltare” i costi ed i ricavi ai partecipanti per conto dei quali ha agito emettendo o ricevendo fatture per la quota parte del prezzo riferibile alle altre imprese.
Ne deriva che, ai fini fiscali, i costi ed i ricavi derivanti dalla partecipazione ad un contratto di rete saranno deducibili o imponibili dai singoli partecipanti secondo le regole impositive fissate dal testo unico ed andranno indicati nella dichiarazione degli stessi.
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