Dal 16 settembre 2022 è entrata in vigore la L. 31 agosto 2022 n. 130, che ha riformato sotto diversi aspetti il processo tributario, in attuazione degli obiettivi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), con il fine di migliorare la qualità delle sentenze e di uniformare i giudizi emanati.
Di seguito evidenziamo gli aggiornamenti che hanno trovato immediata applicazione.
Onere della prova
La norma del processo tributario prescrive che l’onere della prova deve sempre essere assolto dall’ente impositore, ad eccezione che nelle liti di rimborso. Inoltre, il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l’atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l’irrogazione delle sanzioni.
Denominazione degli organi di giustizia tributaria
È stata modificata la denominazione degli organi della giustizia tributaria di merito da “Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale” a “Corti di Giustizia Tributaria di primo grado e secondo grado”.
Sospensione esecuzione dell’atto
Nel processo tributario viene introdotto l’obbligo che l’udienza, che consente al contribuente la possibilità di richiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, qualora ne derivi un danno grave ed irreparabile ai sensi dell’art.47 D.Lgs. 546/92, sia fissata nei trenta giorni successivi al relativo deposito, e non più entro la prima camera di consiglio utile.
Conciliazione d’ufficio
Per i ricorsi notificati dalla data di entrata in vigore della legge trova applicazione la possibilità per il giudice di proporre la conciliazione d’ufficio, per le liti del valore sino a 50.000 euro, ossia la possibilità di giungere ad un accordo evitando l’iter processuale. Qualora la proposta venga rifiutata senza giustificato motivo restano a carico della parte che ha rifiutato le spese del giudizio maggiorate del 50% se il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Mentre, se interviene la conciliazione, salvo diversamente convenuto, le spese si intendono compensate.
Testimonianza scritta
Per i ricorsi notificati dal 16 settembre 2022 sarà possibile chiedere al giudice che disponga la testimonianza in forma scritta ai sensi dell’art. 254 bis del Codice di procedura civile. Qualora la pretesi tributaria si fonda su verbali la prova sarà ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal Pubblico Ufficiale.
Per il giudice monocratico, bisogna invece aspettare un po’ più di tempo in quanto sarà operativo per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023 e per un valore delle liti sino a 3000 euro. Per l’individuazione del valore della lite va fatto riferimento all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/92 e pertanto si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Per le controversie relative esclusivamente all’irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma delle stesse.
In questo caso al contribuente poco cambierà in quanto il ricorso andrà intestato comunque alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e verrà poi assegnato al giudice monocratico ad opera del Presidente della Corte.
Bisogna, infine, attendere i giudizi (di primo o si secondo grado) instaurati dal 1° settembre 2023 per il nuovo regime della video-udienza previa richiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo ovvero tramite apposita istanza da depositare in Segreteria almeno 20 giorni liberi prima della data di trattazione.
In generale, ai fini dell’accesso a tale modalità è necessario che la richiesta venga formulata da tutte le parti costituite nel processo.
La partecipazione “da remoto” andrà a costituisce la modalità “naturale” di svolgimento delle udienze tenute dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione monocratica nonché per quelle di trattazione dell’istanza cautelare. Ciascuna delle parti può comunque richiedere la partecipazione “in presenza”.
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