L’imposta di Bollo è un tributo alternativo all’Imposta sul Valore Aggiunto, disciplinata all’art.13, n. 1 della Tariffa Allegato A) del Dpr 642/1972.
Quando le fatture, le ricevute, le quietanze, le note, i conti e i documenti di addebitamento o di accreditamento riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad IVA, gli stessi sono esenti dall’Imposta di Bollo.
In termini generali, l’IVA e l’Imposta di Bollo sono tributi tra loro alternativi. In particolare, ai sensi dell’articolo 6 della Tabella B allegata al D.P.R. n. 642/1972, le fatture recanti importi soggetti ad Iva sono esenti in maniera assoluta dall’Imposta di Bollo.
QUALI DOCUMENTI SCONTANO L’IMPOSTA DI BOLLO:
Il principio di alternatività IVA/BOLLO, in concreto, comporta che siano esenti dall’Imposta di Bollo in modo assoluto:
- Fatture, note credito e addebito e documenti che recano addebitamenti o accreditamenti riguardanti operazioni soggette ad Iva;
- Fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (dirette e triangolari) ed a cessioni di intracomunitarie di beni.
Invece, in linea generale, sono soggette all’Imposta di Bollo, pari a € 2,00, le fatture e i documenti di importo complessivo superiore a € 77,47 riguardanti operazioni:
- Fuori campo Iva per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (artt. 2,3,4,5 del Dpr 663/1972), operazioni in Franchigia da iva (Regime forfettario L. 190/2014);
- Escluse da Iva per meglio dire le spese in nome e per conto del cliente, interessi di mora di cui all’Art. 15 del Dpr 663/72.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito tramite risposta ad Interpello n. 491 del 20.07.2021, che, con riguardo alle fatture con presenza di spese anticipate in nome e per conto del cliente (art. 15 Dpr 633/72) superiori ad € 77,47, il bollo di euro 2,00 va applicato quando si tratta di spese generiche anticipate in nome e per conto del cliente; Viceversa, il bollo non va applicato qualora vengano addebitate in fattura somme anticipate per tributi dovuti dal cliente (imposte, tasse, diritti ecc).
N.B. L’imposta di bollo è dovuta solo se le spese sostenute in nome e per conto del cliente sono state utilizzate per altre finalità rispetto al pagamento di imposte, tributi, contributi o altre entrate a favore dello Stato dovute dal cliente.
- Esenti da Iva (articolo 10 Dpr 663/72): prestazioni sanitarie, attività educative e culturali, riscossione di tributi ecc.;
- Non Imponibili Iva: se trattasi di operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connesse agli scambi internazionali, cessioni alle esportazioni abitali (art. 8 c e 8 bis).
COME ASSOLVERE L’IMPOSTA DI BOLLO
Il pagamento dell’imposta di bollo può avvenire mediante una delle seguenti modalità:
- Marca da bollo cartacea – contrassegno: l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o ricevute è “a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce” ossia chi emette la fattura. L’emittente può effettuare la rivalsa dell’imposta, cioè addebitare l’importo al cliente/committente, a titolo di spese anticipate in nome e per conto escluse art.15 dpr 633/72.
- Contrassegno telematico: mediante pagamento dell’imposta ad un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate, il quale rilascia un contrassegno che sostituisce a tutti gli effetti la marca da bollo.
- Pagamento virtuale: in questo modo sui documenti soggetti ad imposta di bollo non sarà più apposta la marca da bollo, ma la dicitura “assolvimento virtuale dell’imposta di bollo”. L’imposta di bollo dovuta sarà poi versata nei termini stabiliti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con il D.M. 4.12.2020
Per saperne di più: info@studiosinergie.it
Autrice:
Martina Cecchini