Una cooperativa è una società costituita per gestire in comune un’impresa con lo scopo primario di fornire innanzitutto agli stessi soci, attraverso lo scopo mutualistico, quei beni o servizi per il conseguimento dei quali la cooperativa è sorta.
Il sistema cooperativo si basa sui i principi di mutualità, solidarietà, e democrazia.
Anche la Costituzione della Repubblica, all’art 45, riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
La cooperativa è un’impresa – in forma di società – nella quale il fine e il fondamento dell’agire economico è il soddisfacimento dei bisogni della persona, vale a dire il socio.
L’elemento distintivo e unificante di ogni tipo di cooperativa, si riassume nel fatto che, mentre il fine ultimo delle società di capitali diverse dalle cooperative è la realizzazione del lucro e si concretizza nel riparto degli utili patrimoniali, le cooperative hanno invece uno scopo mutualistico, che consiste, a seconda del tipo di cooperativa, nell’assicurare ai soci il lavoro, o beni di consumo, o servizi, a condizioni migliori di quelle che otterrebbero dal libero mercato.
Mutualità prevalente
Fondamentale è la distinzione tra:
– cooperative a mutualità prevalente
– cooperative non a mutualità prevalente.
In base al Codice Civile sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che a norma dell’articolo art. 2512:
- Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi.
- Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci.
- Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Capitale sociale
La società cooperativa è una società a capitale variabile nel senso che non è determinato in un ammontare definito, ma è appunto variabile, in modo da consentire il libero ingresso e la libera uscita dei soci; l’ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell’atto costitutivo. Il valore minimo della quota pro-capite deve essere almeno pari a € 25,00.
Le cooperative sono sempre caratterizzate dal principio della “porta aperta” sancito dall’art. 2528 cc, cioè della possibilità di ingresso di nuovi soci in qualsiasi momento e senza particolari formalità (senza quindi l’intervento di un notaio), salva l’approvazione da parte dell’organo amministrativo, che deve verificare la presenza dei requisiti previsti dallo statuto coerentemente con lo scopo mutualistico e l’attività svolta.
A differenza delle altre società di capitali, la società cooperativa opera come un’impresa costituita per lo più da persone fisiche che operano per il soddisfacimento dei propri bisogni economici, sociali e culturali attraverso una società a proprietà comune gestita con metodo democratico. In assemblea, infatti, i soci non votano in base al capitale sottoscritto ma “per testa”, cioè ogni socio ha un solo voto, salvo casi particolari.
Le norme applicabili
Ai sensi dell’art. 2519 cc le cooperative sono regolate dalle norme specifiche sulla società per azioni, ma l’atto costitutivo può stabilire di applicare, per gli aspetti non espressamente regolati dalla legge, le norme sulle società a responsabilità limitata anziché quelle sulle società per azioni, fino a che la cooperativa ha meno di venti soci e l’attivo dello stato patrimoniale non supera un milione di euro. In questo caso la cooperativa può avere un minimo di tre soci, purché si tratti di persone fisiche, invece dei nove ordinariamente necessari ai sensi dell’art. 2522, co. 2 cc.
Al pari delle altre società di capitali le cooperative godono di un’autonomia patrimoniale perfetta e, pertanto, per le obbligazioni risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2518 cc).
Altre norme di riferimento
Alle società cooperative si applicano diverse normative specifiche, tra cui le più significative sono:
- L. 8 novembre 1991, n. 381 in tema di cooperative sociali;
- L. 31 gennaio 1992, n. 59, che regola tra l’altro l’obbligo di versamento ai Fondi Mutualistici;
- D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 che regola l’attività di vigilanza, attribuita per legge al Ministero dello Sviluppo Economico;
- D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, che attribuisce di diritto alle cooperative sociali e ai loro consorzi la qualifica di imprese sociali.
Alcuni esempi di cooperative
Cooperativa di consumo: l’obiettivo è di acquistare e rivendere beni di qualità a prezzi vantaggiosi ai propri soci-consumatori.
Cooperativa di produzione e lavoro: lo scopo consiste nel procurare lavoro alle migliori condizioni possibili per i propri soci-lavoratori.
Cooperativa sociale: si tratta di cooperative di lavoro per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi o finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Cooperativa edilizia: finalizzata alla costruzione di alloggi per i propri soci in un rapporto corretto tra qualità e prezzo.
Cooperativa agricola o della pesca: si tratta di cooperative per coltivazione, trasformazione, conservazione, distribuzione di prodotti agricoli o zootecnici oppure finalizzate all’esercizio in comune della pesca o di attività ad essa inerenti.
Per saperne di più: info@studiosinergie.it
Autore:
Fabio Giansanti