Il conferimento rappresenta, nel panorama delle operazioni straordinarie, un’operazione secondo la quale, un soggetto, previo conferimento presso altra azienda di un singolo asset, di un ramo o dell’intera azienda, riceve in cambio partecipazioni.
Tale operazione, che fa della flessibilità e della versatilità i suoi punti di forza, risulta essere spesso la giusta soluzione per soddisfare le diverse esigenze del cliente.
Infatti le motivazioni sottostanti tale operazioni possono essere molteplici, riclassificabili nella cessione, o nella riorganizzazione, aziendale.
Tuttavia, in questo articolo, non ci si soffermerà sul perché è il caso di scegliere il conferimento anziché altre tipologie di operazioni, ma sul perché, il conferimento, risulta essere, perlomeno dal punto di vista fiscale, la giusta soluzione.
COME IL FISCO INQUADRA IL CONFERIMENTO
Per inquadrare correttamente tale operazione occorre dapprima capire cosa si conferisce.
Infatti la normativa si distingue a seconda che:
Conferiamo un singolo bene: allora il fisco vede questo conferimento assimilato alla cessione, in questo caso il problema è capire qual è la plusvalenza da assoggettare a tassazione, infatti:
- se ricevo in cambio partecipazioni senza un valore di mercato oggettivo: allora la plusvalenza tassata sarà pari alla differenza tra il valore di mercato del bene conferimento ed il suo valore iscritto a bilancio;
- se invece la partecipazione ricevuta ha un valore oggettivamente determinabile, ad esempio, è quotata, allora dovremmo prendere il maggiore valore tra il valore normale del bene conferito e il valore delle partecipazioni, e a questo valore, si andrà a sottrarre ad esso il valore contabile del bene, la differenza sarà plusvalenza tassata.
Se invece conferiamo un’azienda, allora scatta la neutralità fiscale dell’art. 176 del TUIR.
MA COSA S’INTENDE PER NEUTRALITA’ FISCALE?
Per neutralità fiscale s’intende, al rispettare di alcune premesse, il fatto di non far emergere materia imponibile, e pertanto, di realizzare un’operazione, di riorganizzazione o di cessione aziendale, sostanzialmente senza oneri fiscali aggiuntivi.
L’articolo di riferimento, è, come il titolo preannuncia, il 176 del D.P.R. 917/86 (TUIR), rubricato “Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario”.
Tale articolo detta le linee guida fiscali nell’operazioni di conferimento, stabilendo un principio fondamentale, quello della neutralità.
Infatti: “I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze”.
Entrando nel dettaglio, le premesse da rispettare sono, entrambi i soggetti, conferente e conferitario, devono essere residenti in Italia, oppure non residenti, ma l’azienda conferita, essere residente in Italia, ed entrambi devono essere imprenditori, e quindi esercitare impresa commerciale.
Al rispettare di ciò, il TUIR specifica che:
- Il conferente: assumerà “…quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita…”, che sostanzialmente si manifesta nell’iscrivere a bilancio la partecipazione allo stesso valore fiscale che aveva l’azienda ceduta, non facendo dunque emergerà plusvalenza tassata.
Al contrario, l’iscrizione di un maggior valore invece, farà emergere plusvalenza, con conseguente tassazione e stanziamento di imposte differite.
La partecipazione ricevuta inoltre si considererà “iscritta come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita o in cui risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio” facendo emergere così un altro principio, quello del possesso fiscale, ovverosia tale partecipazione si considera fiscalmente posseduta per tutto il tempo in cui si è posseduta l’azienda conferita.
- Il conferitario invece: “… subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa”, ciò sta a significare che la conferitaria iscriverà a bilancio i propri beni “ a saldi aperti”, ovvero mantenendo per i beni ricevuti lo stesso valore riconosciuto in capo al conferente prima dell’operazione ed il conferitario, ereditando così costo storico e fondo ammortamento del bene, continuerà a fare ammortamenti sullo stesso valore preso a riferimento dal conferente.
Anche in questo caso, per la conferitaria, vi sarà continuità nel possesso, quindi tale bene sarà considerato posseduto dalla conferitaria per tutto il tempo in cui era stato posseduto dal conferente.
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Autore:
Eugenio Apostolico