
La Legge di Bilancio 2021, art.1, commi 1051-1063, rinnova la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, segnando la fine dell’iper e super ammortamento.
Chi può beneficiare dell’agevolazione?
Il credito d’imposta è destinato alle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022 o, entro il termine “allungato” del 30 giugno 2023, a determinate condizioni, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Possono beneficiare del credito d’imposta, quindi, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale.
Sono esclusi dall’agevolazione le imprese in stato di crisi e le imprese destinatarie interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Quali investimenti sono ammessi?
Nell’agevolazione rientrano gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio di impresa.
Sono invece esclusi dall’agevolazione gli investimenti riguardanti:
– Veicoli e altri mezzi di trasporto;
– Beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti;
– Fabbricati e costruzioni;
– Beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6.5%.
Misura del credito d’imposta:
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento:
- BENI STRUMENTALI ORDINARI
Il credito d’imposta spetta nella misura del 10% del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:
– Investimenti in beni strumentali materiali, a condizione che siano diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello industria 4.0, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
– Investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali industria 4.0.
Il credito spetta nelle già menzionate misure per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento degli acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
- BENI STRUMENTALI DA TRANSIZINE 4.0:
Per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (Allegato A, L. 232/2016), le percentuali del
credito di imposta spettabili possono essere così sintetizzate:
Scaglioni investimenti: | Periodo: 16/11/20 – 31/12/21
Credito di imposta: |
Periodo: 01/01/22 – 31/12/22
Credito di imposta: |
Fino a 2,5 milioni | 50% | 40% |
Da 2,5 a 10 milioni | 30% | 20% |
Da 10 a 20 milioni | 10% | 10% |
Per i beni di cui all’Allegato B (software, sistemi, piattaforme e applicazioni), connessi a investimenti in beni materiali “industria 4.0” il credito è sempre pari al 20% comprendendo anche il costo dei servizi di cloud connessi all’utilizzo dei beni stessi.
Utilizzo del credito d’imposta:
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno stesso di entrata in funzione del bene per gli investimenti oppure di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali industria 4.0.
Per gli investimenti in beni strumentali ordinari, il credito d’imposta spettante, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.
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