Per poter beneficiare del Superbonus al 110%, gli interventi di efficienza energetica e gli interventi di miglioramento sismico devono essere accompagnati dalle “asseverazioni Superbonus” previste dal co. 13 dell’Art. 119 del DL 34/2020.
L’asseverazione “efficienza energetica- Superbonus” deve essere predisposta e trasmessa per via telematica all’ENEA nel rispetto delle modalità attuative indicate del DM 6.8.2020 “Asseverazioni”.
Le Asseverazioni sono rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, che non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascun stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.
Il rilascio delle asseverazioni è presupposto obbligatorio per la detrazione in dichiarazione dei redditi della detrazione 110% per cui deve precedere la presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si fruisce della prima quota annuale della detrazione.
Solo nel caso in cui si voglia optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, oltre alle asseverazioni, il contribuente deve richiedere anche il rilascio di un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti da danno diritto al Superbonus al 110%.
Possono rilasciare il visto di conformità i soggetti abilitati all’invio delle dichiarazioni come commercialisti e consulenti del lavoro.
Novità per i tecnici
I professionisti chiamati a rilasciare attestazioni e asseverazioni sono obbligati alla stipula di una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale. Quest’obbligo si considera rispettato qualora i tecnici abbiano già una polizza che:
- Non preveda esclusioni per attività di asseverazione
- Preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro per il rischio di asseverazione
- Garantisca un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa a cinque anni
In alternativa il professionista può stipulare una polizza dedicata con un massimale adeguato al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni ma comunque non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.
Per saperne di più: info@studiosinergie.it
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